Il 23 marzo il ministero dei Trasporti ha diramato una circolare che precisa e aggiorna le attività e i documenti emessi dalla Motorizzazione Civile che sono rinviate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 17 marzo 2020 e quali invece non si rinviano e richiedono la presenza. In linea generale, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi pendenti dal 23 febbraio 2020, quindi nella durata complessiva del procedimento non si considera il periodo di sospensione.
Per quanto riguarda la proroga della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il ministero chiarisce che tale proroga vale anche per tutte le autorizzazioni che consentono la circolazione provvisoria dei veicoli sul territorio nazionale. Il rinvio vale anche “per la validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime Atp”.
Un capitolo importante per l’autotrasporto è quello che riguarda il rinvio delle revisioni tecniche o a visita di prova che devono essere fatte entro il 31 luglio. In questo caso, i veicoli possono circolare fino al 31 ottobre 2020. “Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione”, afferma la circolare precisando che gli interessati non devono compiere alcuna operazione, perché l’autorizzazione è resa automatica dalla Legge.
Sempre in tema di revisioni, la circolare precisa che “la proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito ‘ripetere’ e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede” e che “medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del cosiddetto Barrato Rosa per i veicoli che trasportano merci in regime Adr”.
L’ultima parte della circolare elenca le attività che non sono rinviate e che richiedono quindi la presenza. Esse sono:
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
- visite periodiche Ato limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
- autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al Ren);
- trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
- trasporto di merci in ambito extra UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a
- motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
- autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.