Il Decreto Legge 121/2021 (Decreto Infrastrutture) approvato in via definitiva dal Parlamento introduce alcune modifiche al Codice della Strada, che interessano in modo specifico anche l’autotrasporto. Cambia pure l’articolo 10, ossia quello che regola i trasporti eccezionali, riducendo la massa complessiva di quelli di elementi divisibili caricati su autoarticolati o autotreni. Ricordiamo che finora in questi casi è possibile trasportare fino a sei unità di “blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia nonché di prodotti siderurgici coil e laminati grezzi” con i seguenti limiti di massa complessiva: 38 tonnellate per i veicoli isolati a tre assi, 48 tonnellate per quelli a quattro assi, 86 tonnellate per i complessi di veicoli a sei assi e 108 tonnellate per i complessi a otto assi.
Il Decreto Infrastrutture cambia i limiti per i complessi veicolari (autoarticolati o autotreni). Quindi rimangono le 38 tonnellate per gli isolati a tre assi e le 48 tonnellate per gli isolati a quattro assi, s’introduce il limite di 72 tonnellate per i complessi veicolari a cinque assi e si riduce a 86 tonnellate il limite per i complessi a sei o più assi, eliminando così la possibilità delle 108 tonnellate. Questi limiti si possono superare solo per trasporti di un unico pezzo indivisibile. Per il trasporto eccezionale di più elementi resteranno in vigore le regole attuali, che richiedono l’autorizzazione dell’ente proprietario delle strade attraversate dal trasporto previo pagamento di un importo forfettario.