La Gazzetta Ufficiale numero 280 del 29 novembre 2024 ha pubblicato la Legge numero 177 del 25 novembre 2024, che apporta importanti modifiche al Codice della Strada. È un intervento normativo molto articolato, all’interno del quale vengono riformulate le norme in tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, inasprito l’apparato delle sanzioni dei reati di omicidio e lesioni stradali, inserito il nuovo meccanismo della sospensione breve della patente, non trascurando l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, la regolamentazione del transito nelle zone a traffico limitato e delle aree di sosta.
Ampio spazio viene lasciato, tuttavia, ai Decreti legislativi che il Governo dovrà emanare Governo entro dodici mesi dall’entrata in vigore del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tali Decreti dovranno porre ordine nel quadro legislativo in tema di circolazione stradale, stratificatosi nel tempo e diventato ormai molto complesso. Da una prima lettura della Legge 177/2024, emerge come le richieste avanzate dalle associazioni dell’autotrasporto - e confluite in numerosi emendamenti al testo approvato alla Camera dei Deputati - non siano poi confluite in quello definitivo approvato al Senato.
Tra le varie proposte di modifica non accolte va citata innanzitutto l’estensione dell’età di guida per i conducenti professionali. Le associazioni l’avevano suggerita per aumentare l’età pensionabile dagli attuali 68 a 70 anni d’età, alla luce dell’ormai endemica carenza di personale viaggiante e dello scarso interesse dimostrato dai giovani per la professione. È stato tuttavia espressamente previsto l’impegno per il Governo “nel rispetto della normativa unionale vigente, a rivedere il limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, valutando la possibilità di permettere ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza della circolazione che impongono la previa verifica della idoneità psicofisica degli stessi”. La questione dell’innalzamento dell’età anagrafica del personale viaggiante parrebbe dunque confinata al solo trasporto di persone, almeno per ora.
Un altro emendamento respinto riguarda l’esenzione dall’obbligo di installare l’alcolock per gli autisti di mezzi pesanti o, in via di subordine, la sua esenzione per i veicoli industriali utilizzati in modo promiscuo da diversi conducenti. L’alcolock è un apparecchio collegato alla centralina del motore che impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. La proposta mirava a esentare gli autisti di camion e mezzi pesanti da questa misura, ma in Senato si è scelto per il mantenimento dell’obbligo in questione, ai fini di un maggior rafforzamento della sicurezza stradale.
Stessa disciplina applicabile, quindi, per tutti i conducenti (professionali e non) in tema di guida in stato di ebbrezza, all’insegna della “tolleranza zero”: all’interno dell’articolo 186 del Codice della Strada è stato, infatti, inserito il comma 9ter il quale dispone che “nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2 lettera b) e c) dovrà essere disposta l’indicazione sulla patente italiana delle diciture ‘limitazione dell’uso - Codice 68- niente alcool’ e ‘limitazione dell’uso-Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock’. Tale prescrizione, della durata di due anni per l’ipotesi di cui all’articolo 86 lettera B) Codice della Strada e tre per la lettera C) dello stesso articolo, prevede dunque che in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ad 0,8 g/l il conducente trasgressore potrà condurre esclusivamente veicoli dotati di alcolock, indipendentemente dalla professione esercitata (autista o semplice utente della strada).
Respinto anche l’emendamento relativo al mantenimento della necessità di previo accertamento dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe ai sensi dell’articolo 187 Codice della Strada, laddove nella nuova formulazione dell’articolo in commento avallata dal Senato è sufficiente l’esito positivo del test salivare ai fini della sospensione cautelare della patente, senza di fatto consentire al conducente alcuna prova contraria. Questo il testo bocciato in Senato: “In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico”.
A tale proposito, tuttavia, in sede di approvazione del nuovo impianto normativo è stato espressamente previsto l’impegno del Governo per valutare l’introduzione di una deroga per i soggetti che utilizzino medicinali contenenti cannabinoidi et similia ad uso terapeutico, impegno già pubblicizzato dal ministero dei Trasporti proprio in questi giorni. Dovranno altresì essere meglio chiarite con provvedimenti normativi successivi le modalità operative dei test salivari ad opera delle Forze dell’Ordine, alla luce del rango probatorio “potenziato” assunto dai medesimi.
Altra proposta falcidiata in sede di approvazione della nuova Legge è quella della possibilità di aumento delle sanzioni pecuniarie di cui al Codice della Strada oltre il limite massimo fissato dalla singola norma, alla luce della potenza e del tipo di veicolo guidato. In questo caso, tuttavia, la bocciatura in Senato ha incontrato il favore corale delle associazioni di categoria, che l’avevano osteggiata sin da principio in quanto evidentemente pregiudizievole per il settore dell’autotrasporto.
Altra proposta di modifica al Codice della Strada non accolta, avanzata dalle associazioni di categoria, prevedeva la detassazione delle indennità di trasferta per gli autisti di veicoli industriali. La misura avrebbe permesso di ridurre il carico fiscale per i lavoratori del settore e di sostenere le imprese di trasporto merci di fronte ai crescenti costi operativi, aumentando del 30% i limiti di esenzione fiscale per le trasferte. Anche questa proposta non ha però trovato l’appoggio nel testo definitivo della Legge 177/2024. Questo il testo respinto in Senato: “Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51,comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi”.
È stato bocciato anche l’importante emendamento sulla responsabilità delle aziende per le violazioni sui tempi di guida e riposo degli autisti di mezzi pesanti ex Regolamento CE 561/2006. La proposta, laddove accolta, avrebbe esonerato gli autisti da responsabilità dirette in caso di irregolarità, trasferendo interamente la responsabilità alle aziende di trasporto ai sensi dell’articolo 174 del Codice della Strada, tramite l’inserimento dell’inciso “la sanzione è unicamente a carico dell’impresa”.
Altra tematica oggetto di acceso dibattito, ma non confluita nel testo normativo definitivo, è quella rappresentata dalla disciplina differenziata per gli autisti in tema di sospensione breve della patente, la quale avrebbe dovuto renderne più difficile l’applicazione per la categoria dei conducenti professionali, (tramite la previsione del computo del punteggio di patente e Cqc ai fini della sua applicazione). Il comma 1 del nuovo articolo 218 ter Codice della Strada, infatti, prevede la sospensione del titolo di guida, in aggiunta all’applicazione della sanzione pecuniaria, di sette o quindici giorni se risulta che il punteggio presente sulla patente del trasgressore è inferiore rispettivamente a venti punti o dieci a causa di precedenti decurtazioni. Questa è una sanzione che può essere comminata soltanto per la commissione di violazioni al Codice della Strada elencate dalla norma e può essere applicata d’ufficio dall’organo accertatore, senza previa emissione del provvedimento prefettizio. L’argomento in questione, tuttavia, non è del tutto chiuso, dal momento che è stato previsto l’impegno del Governo nei termini della possibilità di introdurre all’interno dei decreti legislativi attuativi della delega un trattamento differenziato per i conducenti professionisti in possesso di Cqc.
Tra le norme che riguardano l’autotrasporto va segnalato, infine, l’obbligo, nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, d’impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. Parrebbero, allo stato, essere rimaste prive di pratico riscontro altresì le proposte di adozione d’iniziative volte a sostenere la categoria dell’autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l’effettuazione dei noli marittimi.
Nulla di fatto anche per la definizione di nuovi itinerari per il trasporto eccezionale: ulteriore emendamento bocciato, infatti, quello che prevedeva una commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali nelle principali direttrici di trasporto nazionale (padana, tirrenica, adriatica, tirreno-adriatica ed eventuali altri). È un’altra occasione persa di cogliere le reali esigenze dell’autotrasporto, ad avviso delle associazioni di categoria. Ora si guarda all’adozione dei Decreti attuativi, che potrebbero apportare ulteriori modifiche di interesse, alla luce dell’ampiezza della delega legislativa in commento. Insomma, chi vivrà vedrà, anche se per ora il settore dell’autotrasporto parrebbe essere rimasto – nuovamente - inascoltato ad opera del legislatore nazionale.
Avvocato Giulia Dadone
Ufficio Legale
Astra Servizi