Dal 24 marzo 2020 si può accedere, tramite il sito web dell’Agenzia delle Dogane, al nuovo software e documentazione necessaria per presentare la domanda di rimborso parziale delle accise sul gasolio relativa ai consumi fatti dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, che deve essere presentata in aprile. È importante compiere l’aggiornamento del software, perché quello messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane recepisce le novità introdotte dal Decreto Legge 124/2019 sul criterio di determinazione del credito. Inoltre, il nuovo software contiene le liste aggiornate dei Comuni sulla base delle Leggi regionali. La pagina web delle Dogane contiene i link per scaricare il software, il manuale utente e il tracciato record.
In un’altra pagina del sito dell’Agenzia delle Dogane ci sono i link al software, ai modelli di dichiarazione e alla nota esplicativa. Quest’ultima precisa che la domanda deve essere presentata in forma telematica dal 1° al 30 aprile 2020, aggiungendo che “laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020”.
L’importo rimborsabile per i consumi del primo trimestre 2020 è di 214,18 euro per mille litri di prodotto, che vale per i consumi fatti con veicoli industriali aventi massa complessiva uguale o superiore 7,5 tonnellate e con motore da Euro 3 in su. Per usare il contributo con il Modello F24 bisogna applicare il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2020 ha introdotto il limite quantitativo di un litro di gasolio per un chilometro percorso da ogni veicolo che può beneficiare della riduzione, precisando che “a fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale”. Questo articolo di TrasportoEuropa (link) le spiega.