Una delle novità più importanti per il contrasto al dumping sociale degli autisti introdotta dal Primo Pacchetto Mobilità nell’autotrasporto internazionale è l’obbligo di rientro dei veicoli industriali nel Paese di stabilimento dell’impresa che li possiede dopo otto settimane di viaggio all’estero. Lo prevede il Regolamento UE 1055/2022 già in vigore, che però nei primi mesi di applicazione ha provocato dubbi tra gli autotrasportatori. Perciò, la Direzione generale DG Move della Commissione Europea ha diffuso a maggio 2022 una nota con alcuni chiarimenti.
Il primo chiarimento riguarda i veicoli cui si applica la norma: non solo ai veicoli o complessi di veicoli usati per il trasporto stradale internazionale per conto terzi che lasciano lo Stato di stabilimento, ma anche per i rimorchi e semirimorchi quando sono a disposizione dei trasportatori in tale ambito e sono immatricolati nello Stato in cui è stabilita l’impresa. Viceversa, la norma non si applica ai veicoli con massa complessiva che non supera le 2,5 tonnellate e quelli con velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
Dove deve tornare il veicolo al Paese di stabilimento? DG Move precisa innanzitutto che deve sempre farlo nel Paese in cui ha sede l’impresa che dispone del veicolo, anche se il gestore dei trasporti della società proviene da un altro Paese. Il camion può tornare in diversi centri operativi dell’azienda, purché sempre nello Stato in cui è stabilita l’impresa di trasporto.
Quando il veicolo è rientrato nel Paese di stabilimento, il Regolamento UE 1055/2022 non precisa per quanto tempo vi debba rimanere e DG Move precisa che non esiste un tempo minimo, purché si rispettino le norme sui tempi di guida e di riposo dell’autista. La Direzione raccomanda (ma non obbliga) che il rientro del veicolo coincida con quello dell’autista, in questo ultimo caso obbligatorio ogni quattro settimane. In tutti i casi, il camion può rientrare anche usando treni o traghetti.
Anche il “quando” è oggetto di dubbio. Il Regolamento UE 1055/2022 parla di otto settimane come tempo massimo in cui il veicolo può viaggiare prima del rientro. Ma come si calcolano? DG Move risponde usando le norme dell’UE sul calcolo dei periodi: il periodo di otto settimane inizia alle ore 00.00 del giorno successivo all'uscita del camion dallo Stato di stabilimento e termina alle 23.59 dello stesso giorno settimanale dell’ottava settimana successiva. Entro quest’ora il veicolo deve essere in un centro operativo dell’azienda nel Paese di stabilimento. Se l’ultimo giorno è festivo (sabato compreso) il periodo termina il giorno lavorativo successivo. Si considerano i giorni festivi dello Stato di stabilimento.
La nota di DG Move precisa che le imprese di autotrasporto devono produrre e mantenere le prove del rientro dei loro veicoli. La valutazione di tali prove è svolta dalle Autorità di controllo del Paese di stabilimento. Le prove devono essere dati o documenti che dimostrano la posizione del veicolo nelle ultime otto settimane o ogni otto settimane. Tra i documenti ammessi ci sono le registrazioni del cronotachigrafo, i registri di servizio degli autisti o le lettere di vettura.