La vicenda ha come protagoniste due imprese di autotrasporto: la prima, in liquidazione, ha svolto per la seconda dei trasporti a una tariffa inferiore a quella prevista dalle norme sui costi minimi, durante l'intero anno 2004 (quando erano ancora in vigore i costi minimi). In seguito, il sub-vettore ha avviato una causa legale per recuperare la differenza. In primo grado, il sub-vettore ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo per tale pagamento.
Quindi, l'autotrasportatore committente ha presentato ricorso in Appello, vincendolo, sostenendo che la richiesta di risarcimento dei mancati costi minimi era stata presentata dal sub-vettore dopo i sei mesi previsti dal contratto tra le due parti. Quindi il sub-vettore ha presentato un ricorso alla Cassazione, seguito da un contro ricorso del committente. Il 19 maggio 2016, la Cassazione ha pubblicato la sentenza del 20 gennaio 2016, che ritiene corretta la decisione della Corte d'Appello.
I giudici ritengono valido un articolo del contratto tra le parti che stabiliva che eventuali rivendicazioni tariffarie dovessero essere rivolte entro sei mesi. Sulla considerazione del sub-vettore secondo cui il contratto aveva durata triennale, quindi la sua richiesta entrava nei termini, la Cassazione precisa che "qualsiasi rivendicazione di differenze tariffarie che il vettore intenda far valere verso il committente, a qualsiasi titolo o ragione, deve essere a questo comunicata in forma specifica ed analitica a pena di decadenza entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto".
SENTENZA CASSAZIONE NUMERO 10370/2016
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