La circolare nasce dalla richiesta di chiarimenti sullo sconto accise gasolio per l'autotrasporto e l'Agenzia risponde anche sulla base di posizioni sostenute recentemente dall'Avvocatura dello Stato e dall'orientamento della giurisprudenza. La prima questione trattata dalla circolare riguarda i titoli che dimostrano il possesso dei veicoli industriali per cui si chiede lo sconto delle accise. Il titolare dell'impresa di autotrasporto può avere la disponibilità del veicolo "a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto".
L'Agenzia riconosce anche il comodato e la locazione senza conducente, purché sia fatta, come impone la Legge, tra due imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori che usano i veicoli in conto terzi. "In entrambe le fattispecie, il riconoscimento dell'agevolazione fiscale presuppone l'osservanza del suddetto vincolo e la forma scritta del contratto", chiarisce la circolare.
Nel caso del comodato, la disponibilità del veicolo è documentata dall'esercente (ossia da chi usa il veicolo) e da contratto, che deve essere registrato. Il titolo viene dimostrato esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva prescritta che viene fornita dall'Ufficio della Motorizzazione Civile.
Nel noleggio a freddo, ossia senza autista, "il riconoscimento del rimborso d'accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell'autoveicolo semprechè sia garantita l'esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato". In entrambi i casi, è obbligatorio indicare la data d'inizio e di fine possesso nel Quadro A-1 della dichiarazione.
La circolare precisa che non si può ottenere lo sconto delle accise nel caso di cessione di autoveicoli "a titolo di sublocazione e o subcomodato". Inoltre, chiarisce che locazione e comodato sono permessi solo nell'autotrasporto in conto terzi, ma non in quello in conto proprio.
L'Agenzia spiega che il software della dichiarazione trimestrale sarà aggiornato con l'indicazione dei titoli di possesso finora elencati. Ma ciò non potrebbe avvenire subito, quindi la circolare indica come comportarsi usando il modello tradizionale quando si compila il quadro A-1:
- per indicare l'usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà;
- per indicare l'acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B= Locazione con facoltà di compera (leasing);
- per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone, utilizzare la lettera C=Locazione senza conducente.
Esiste una situazione più complessa, ossia quella di un'impresa di autotrasporto che ha il veicolo con un contratto di locazione finanziaria (leasing) e lo cede in locazione (noleggio) a un'altra impresa di autotrasporto. Anche in questo caso, le due aziende devono essere iscritte all'Albo. Questa è da considerarsi una sublocazione, quindi è esente dall'agevolazione?
"Al riguardo, va osservato che lo scopo di finanziamento esaurisce l'interesse immediato della locazione finanziaria; così come la locazione del mezzo di trasporto da parte dell'esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un'autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente. Non si riscontrano i tratti qualificanti la sub-locazione dei veicoli anche in considerazione della non coincidenza in tutti i soggetti coinvolti della qualificazione di esercente autotrasporto merci per conto terzi", risponde la circolare. Quindi "conseguito il perfezionamento del contratto di locazione, l'esercente autotrasporto merci conto terzi iscritto nell'albo è legittimato ad accedere all'agevolazione sul gasolio consumato".
Circolare agenzia dogane 4/D del 23/272016 su sconto accise gasolio autotrasporto
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