Il 24 gennaio 2020 il ministero dei Trasporti ha inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la richiesta di un parere su uno schema per definire i costi indicativi di riferimento dell’autotrasporto in conto terzi, in modo che siano compatibili con la normativa che tutela la concorrenza. Il 14 aprile, l’Autorità ha pubblicato sul suo bollettino il parere favorevole, illustrando lo schema e spiegando che è compatibile con l’attuale normativa.
Lo schema dei costi dell’autotrasporto proposto dal ministero dei Trasporti distingue i veicoli industriali in quattro categorie, sulla base della massa complessiva: fino a 3,5 tonnellate, sopra le 3,5 tonnellate fino a 12 tonnellate, sopra 12 tonnellate fino a 26 tonnellate e sopra le 26 tonnellate. Per ogni categoria sono rilevate quattro voci di costo: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione dei veicoli a motore e dei rimorchi; ammortamento del veicolo a motore nel periodo 3-6 anni e del rimorchio nel periodo 8-12 anni; stipendio, trasferte e straordinari degli autisti; carburante, con diverse possibilità di alimentazione. Il ministero prevede di affidare a un soggetto terzo, tramite gara pubblica, uno studio per determinare “in maniera oggettiva” i valori dei costi indicativi.
L’Autorità Antitrust valuta “nel complesso positivamente” tale impostazione, “in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi”. L’Autorità spiega che “la previsione di quattro grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale”.
L’Autorità precisa però che “è necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive”. L'Antitrust approva anche l’uso di un soggetto terzo “purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito”.