Il verdetto permette alle imprese di recuperare i corrispettivi minimi per i trasporti svolti nel periodo in cui i giudici hanno ritenuto valide le tabelle sui costi minimi. L'avvocato Tomì ha precisato che l'abrogazione dei costi minimi, stabilita dal 1° gennaio 2015 dalla Legge di Stabilità, non ha valore retroattivo, mentre la sentenza della Corte di Giustizia Europea vale solo per le tabelle stilate dall'Osservatorio sull'Autotrasporto (ossia quelle da ottobre 2011 a giugno 2012).
Il giudice ha così stabilito che sono legittime (almeno finché erano in vigore, ossia da luglio 2012 a dicembre 2014) le tabelle dei costi minimi fissate dal ministero dei Trasporti dopo l'abolizione dell'Osservatorio. Un importante precedente è la pronuncia del 28 maggio 2015 del Tribunale di Roma, secondo cui l'articolo 83 bis della Legge 112/2008 deve essere applicato quando non viene chiesta l'applicazione delle tariffe stabilite dall'Osservatorio (e sempre prima del 1° gennaio 2015, ovviamente).
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