Il 21 febbraio 2022 è entrata nella seconda fase l’applicazione del Regolamento UE 2020/1055 che attua la riforma dell’autotrasporto internazionale prevista dal Primo Pacchetto Mobilità. Le nuove norme riguardano lo stabilimento delle imprese, ossia le condizioni per aprire e mantenere una società di autotrasporto in conto terzi, l’obbligo del rientro in sede per i veicoli industriali dopo otto settimane di viaggio consecutive all’estero e il raffreddamento nel cabotaggio stradale.
Per quanto riguarda lo stabilimento, l’Unione Europa impone condizioni più severe con lo scopo di evitare le cosiddette società letter box, ossia società di comodo, che hanno in un Paese solamente una sede formale, senza svolgere sul posto una reale attività di trasporto. Ciò significa che ora le imprese devono avere nel Paese dove hanno sede un numero congruo di dipendenti, di locali e di veicoli industriali sulla base dei volumi di trasporto fatturati. Questa disposizione dovrebbe anche contrastare l’uso illecito della subvezione.
Cambiano pure i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale che le imprese di autotrasporto devono rispettare per accedere alla professione o per mantenere la loro iscrizione ai Registri Nazionali. Per quanto riguarda l’Italia, il Governo non ha ancora stabilito le disposizioni per le quali il Regolamento lascia una certa libertà, come per esempio la percentuale massima di subvezione concessa alle imprese.
Una nuova importante norma entrata in vigore il 21 febbraio 2022 è l’obbligo di rientro dei veicoli industriali nella sede di stabilimento dell’azienda al termine dell’ottava settimana di viaggio consecutivo all’estero. Ciò interessa soprattutto quei vettori che per sfruttare al massimo i bassi costi degli autisti li mandano in missione nel trasporto internazionale o nel cabotaggio terrestre ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.
Non è un caso che proprio questa è la norma maggiormente contestata dai Paesi dell’Europa orientale, che negli ultimi decenni hanno costituito enormi flotte di camion che praticano una concorrenza tariffaria in tutto il continente. Per loro, far rientrare in sede tutti questi veicoli, spesso vuoti, comporta costi elevati che ne riducono la competitività. Mentre alcuni Governi dell’Est stanno attuando una battaglia legale in sede comunitaria contro tale provvedimento, si registra uno spostamento verso occidente di di alcune importanti imprese, per ridurre questo chilometraggio di rientro.
Cambiano anche le regole del cabotaggio stradale, ma in modo meno radicale di quanto previsto all’origine. Resta il limite dei tre viaggi nella settimana successiva all’ingresso del veicolo industriale in un Paese terzo per un trasporto internazionale, ma ora dopo tale periodo il camion deve uscire dal Paese e non vi può rientrare per i quattro giorni successivi (periodo di raffreddamento).
Le nuove regole sul cabotaggio prevedono anche che ogni Paese possa decidere se la percorrenza iniziale o finale di un trasporto intermodale svolta da un veicolo con targa estera venga considerato di cabotaggio e quindi sottoposto ai limiti dei tre viaggi settimanali e al periodo di raffreddamento. Questa concessione potrà creare non solo differenze tra un Paese e l’altro, influendo anche sullo sviluppo dell’intermodalità, ma imporrà ai vettori di conoscere le normative di ciascuno dei 27 Paesi comunitari e l’eventuale loro evoluzione.
I podcast e videocast di K44 hanno affrontato in diversi episodi le nuove norme del Primo Pacchetto Mobilità, ve li riproponiamo