Il colpo di penna è molto breve: "L'articolo 32-bis del decreto legge 12 settembre 2014, numero 133, convertito con modifiche dalle Legge 11 novembre 2014, numero 164, comma 4 è abrogato". Il provvedimento cui su riferisce il quarto comma dell'articolo 46 della Legge di Stabilità venne preso solamente un anno fa, dalla stessa maggioranza che ora lo abroga, e vietava l'uso del contante, per qualsiasi cifra di pagare in contanti il prezzo delle prestazioni di un contratto di trasporto merci su strada.
Nello stesso testo della Legge di Stabilità, all'interno della relazione introduttiva, il Governo spiega di avere abrogato tale disposizione perché "ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto". Inoltre, il divieto "è di difficile enforcement (applicazione, ndr) anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma, mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare violazioni".
Quindi, l'autotrasporto rientra nel normale limite imposto a tutti sui pagamenti in contanti, che lo stesso articolo 46, al comma 1, aumenta da 1000 a 3000 euro. Una cifra che, alle attuali tariffe, paga l'autotrasporto di andata e ritorno di un autoarticolato lungo l'intera Penisola.
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