Nel 2019, l’Anas ha imposto nuove prescrizioni agli autotrasportatori che svolgono trasporti eccezionali sulla sua rete: una è inviare il preavviso di transito e l’altra è l’invio delle informazioni sull’inizio e la fine del viaggio. Entrambe le procedure dovevano essere compiute in modo telematico attraverso il portale Tewb dell’Anas stessa. In seguito a un ricorso al Tar del Lazio, i giudici amministrativi hanno stabilito, con la decisione numero 6616 del 16 giugno 2020, che entrambi gli obblighi sono illegittimi e quindi o provvedimenti che li impongono sono nulli. Non esiste, infatti, alcuna base normativa alla loro base, né nel Codice della Strada, né nel suo Regolamento attuativo. E non esiste neppure alcuna norma che sanzioni la mancata applicazione dei due obblighi, perché la mancanza dell’invio delle informazioni non presuppone una mancanza di autorizzazione del trasporto (se questa ovviamente esiste). Resta comunque in vigore, in quanto prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 16 del Codice della Strada, la sanzione per l’omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo per le quali è richiesto l’indennizzo di usura.
