Una circolare del ministero dell’Interno fa il punto sulle misure imposte nel trasporto per contrastare il contagio della Covid-19. Per quanto riguarda il trasporto delle merci, la circolare riassume innanzitutto le prescrizioni a carico sia dell’impresa di trasporto, sia di quella che svolge il carico e lo scarico. Le prescrizioni sono quelle emanate nelle scorse settimane e ormai note alle imprese.
Esse riguardano l’informazione, la protezione degli operatori con i dispositivi individuali e la sanificazione dei veicoli e degli equipaggiamenti, oltre che l’accesso per gli autisti a servizi igienici nei punti di carico e scarico. L’autista deve restare per quanto possibile in cabina e se scende indossare la mascherina a distanza di meno di un metro da altre persone (o se in cabina c’è un’altra persona).
La parte meno conosciuta è quella che riguarda che cosa succede nel caso che le imprese di trasporto o gli autisti non osservino le regole. La circolare spiega che la Polizia Stradale può controllare le violazioni delle norme antivirus, considerando le sanzioni dell’articolo 4 del Decreto Legge 19/2020, ma anche di eventuali norme più restrittive emesse a livello locale. Secondo i casi, le sanzioni vanno applicate all’imprenditore o ad altri soggetti tenuti al rispetto degli obblighi.
L'imprenditore è responsabile di tutti gli obblighi che derivano dall’organizzazione dell’attività, come gli equipaggiamenti per gli utenti e i lavoratori o l’adeguamento, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro. Quindi le violazioni devono essere contestate a questi soggetti. Quando le disposizioni si rivolgono direttamente ai dipendenti dell’impresa di trasporto, loro stessi sono responsabili delle violazioni, eventualmente in concorso con i gestori dell’impresa (per omessa vigilanza).
Oltre alla sanzione amministrativa, l’impresa che viola le prescrizioni antivirus rischia anche la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni, con possibilità di chiuderla anche per meno di cinque giorni per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione. La circolare precisa che nel caso di un’impresa di trasporto la sospensione provvisoria dell’attività deve essere attuata ogni volta che il ripristino delle condizioni di sicurezza non può avvenire nell’immediato o in un periodo inferiore di cinque giorni dall’accertamento.
La circolare ricorda anche che l’ingresso e il transito in Italia di personale viaggiante dell’autotrasporto straniero non richiede più alcuna formalità, ma resta fino al 2 giugno 2020 l’obbligo della dichiarazione che prova la condizione stessa di personale viaggiante.