Il Decreto sollecitato da tempo dall'intera filiera del trasporto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 31 agosto 2017. Il testo individua i beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per erogare il ferrobonus (contributo per il trasporto combinato strada-rotaia). Per questa agevolazione, il Governo ha stanziato venti milioni di euro l'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.
L'incentivo è destinato agli utenti del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano treni completi. Ma per ottenere il beneficio, le imprese devono rispondere a tre specifiche condizioni:
- a) mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- b) incrementare, per successivi periodi di dodici mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- c) mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
L'importo massimo per ogni treno*km non supera 2,50 euro, ma tale cifra può essere annualmente adeguata con un decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del ministero dei Trasporti, su conforme parere del ministero dell'Economia. Per determinare il contributo non si considerano i treni con percorrenza inferiore a 150 chilometri, tranne nel caso di trasporti ferroviari intermodali svolti tra porto e interporto. Inoltre, il valore unitario del contributo per treno*km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale.
All'impresa è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento, fino ad un massimo di 2,50 euro per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il Decreto precisa che in tutti i casi "i beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti" Ma non non può avvenire verso le imprese di autotrasporto che non risultano in regola.
DECRETO MINISTERO TRASPORTI N.190 DEL 16 AGOSTO 2017 SU EROGAZIONE FERROBONUS
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