Nel giugno del 2018, il Tribunale del Lavoro di Torino respinse integralmente il ricorso presentato da cinque rider che consegnavano cibo a domicilio per la società Foodora per chiedere il riconoscimento di lavoratori subordinati, stabilendo che viceversa sarebbero completamente autonomi e quindi sganciati dalle retribuzioni e dalle garanzie del contratto nazionale di lavoro. È una sentenza che fece scalpore, ma contro cui i rider presentarono appello, sostenuti dai sindacati. L'11 gennaio 2019 i giudici dell'Appello hanno emesso la loro sentenza, ribaltando quella di primo grado e accogliendo le loro richieste più importanti, almeno dal punto di vista sindacale.
I giudici non sono arrivati a riconoscere che il rapporto di lavoro dei rider si può considerare subordinato, con tutte le relative garanzie, ma stabiliscono che devono essere retribuiti come tale, pagando le loro prestazioni sulla base del quinto livello del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, e non più sulla base della singola consegna. Però i giudici non hanno accolto la richiesta di applicare ai rider le norme sul licenziamento discriminatorio e sulla privacy. La sentenza condanna Foodora a versare ai cinque ricorrenti 21.400 euro come parziale rimborso delle spese legali.
In una nota, la Filt Cgil commenta che "è un'ottima notizia per una sentenza che valorizza la nostra scelta di aver inquadrato per la prima volta in un contratto nazionale la figura del rider. Ora serve proseguire e concretizzare il percorso di inclusione dei rider nel Ccnl della Logistica, proteggendo e valorizzando il loro lavoro".
"Anche se la corte non ha previsto il reintegro dei cinque lavoratori, ciò non toglie l'importanza di questa sentenza che ha riconosciuto quale strumento regolatorio del rapporto di lavoro la parte specifica rider prevista nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", afferma la Uiltrasporti tramite una dichiarazione congiunta del segretario generale Giulio Tarlazzi e di quello nazionale Marco Odone. "Ora la nostra battaglia continua per affermare il principio che rider o ciclofattorini sono lavoratori subordinati, per la dipendenza di chiamata, per le disposizioni da ottemperare e per le valutazioni che ne condizionano disponibilità e ritmi di lavoro. E' ineludibile che i datori di lavoro delle piattaforme elettroniche siano messi sullo stesso piano giuridico di quelli tradizionali, richiamandoli al rispetto delle regole che impediscono lo sfruttamento e la riduzione dei diritti dei lavoratori previsti dal nostro ordinamento e regolati dai CCNL. Gli algoritmi sono un fenomeno datoriale nuovo, caratterizzato dal non aver una sede di lavoro fisica: come Uiltrasporti siamo impegnati a superare questi ostacoli, per far sì che il nuovo non sia la vecchia involuzione che vorrebbe erodere la dignità dei lavoratori".
© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it
Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!