I Giudici hanno stabilito che gli operatori logistici possano ottenere la riduzione dell'area dalla superficie su cui applicare la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), a patto che definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza.
Questa sentenza sorge da un contenzioso avviato da un operatore logistico, che si è opposto alla richiesta del Comune di pagare la tassa sui rifiuti, sostenendo che non si può applicare la Tarsu sui locali e aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati come, per l'appunto, gli imballaggi. "La Corte di Cassazione, seppur confermando l'esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui - per struttura e destinazione- si formano solo rifiuti speciali, ha però respinto il ricorso chiarendo che è posto a carico dell'operatore logistico (oltre all'obbligo della denuncia) un onere di informazione preventiva indirizzata al Comune", spiega Assologistica.
In concreto, precisa l'associazione, "al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è indispensabile che il contribuente fornisca in via preventiva all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dando anche la prova della produzione di rifiuti speciali".
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