Dopo dodici anni, anche le cooperative firmato il CCNL Trasporto Merci e Logistica, colmando così una lacuna che ha favorito la diffusione di comportamenti illegali nel rapporto tra coop e lavoratori. I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporto accolgono la notizia con soddisfazione e in una nota congiunta affermano che "con l'accordo si chiude finalmente un fase complicata e dopo dodici anni si supera una lunga fase che ha determinato distorsioni dei diritti contrattuali e concorrenza sleale tra le aziende. L'intesa porta una normalizzazione dei trattamenti economici e si apre una sfida a tutti i livelli per contrastare l'illegalità diffusa in tutto il settore della cooperazione".
Le cooperative sono state spinte alla firma anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 51 del 26 marzo 2015, che conferma la legittimità delle norme che consentono di firmare contratti collettivi di lavoro solamente alle realtà imprenditoriali e sindacali che sono "realmente rappresentative". Questa sentenza parte proprio da un ricorso relativo ad una causa che ha coinvolto una cooperativa.
I giudici costituzionali hanno ritenuto legittimo il quarto comma dell'articolo 7 della Legge 248 del 31 dicembre 2007, che recita: "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».
Nella causa, un facchino socio lavoratore di una cooperativa di logistica aveva chiesto alla coop il pagamento della differenza tra la retribuzione che aveva effettivamente ricevuto e quella prevista proprio dal CCNL Trasporto e Logistica. La cooperativa, invece, seguiva il CCNL Multiservizi stipulato da Unci, Fesica e Confsal. A questo punto, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della Legge citata.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte Costituzionale afferma, tra l'altro, che: "Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014)".
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 51/2015 SU APPLICAZIONE CCNL
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