Dopo avere stabilito che il risposo settimanale cade di norma di domenica, il rinnovo del contratto nazionale della filiera logistica prevede alcune eccezioni dovute alla necessità di assicurare il rifornimento delle merci e alle esigenze dell'autotrasporto sulle lunghe distanze. Gli autisti che guidano veicoli che hanno la deroga per circolare nei giorni di divieto festivo svolgono il loro riposo settimanale come previsto dall'articolo 8 del Regolamento CEE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo. Il contratto nazionale aggiunge che "l'azienda, nell'ambito della propria organizzazione, farà fruire questi riposi settimanali al di fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non consecutiva. Nella fruizione dei riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti igienico sanitari adeguati".
L'articolo 11 del contratto nazionale è come sempre complesso, perché norma l'orario di lavoro del personale viaggiante. Il primo comma stabilisce che l'orario di lavoro settimanale dei conducenti è di 39 ore, precisando che "è distribuito fino a un massimo di sei giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di quattro settimane". Quando assume nuovo personale, l'azienda deve informarlo formalmente della distribuzione dell'orario e comunicare a quello già assunto eventuali variazioni.
L'articolo 11bis riguarda l'orario di lavoro dei conducenti adibiti a mansioni discontinue, ossia quelli il cui tempo di lavoro non coincide con i tempi di presenza a disposizione e che comporto assenze giornaliere continuate per cui spetta l'indennità di trasferta e la cui attività comporta alternanza di periodo di lavoro e di pausa. In questo caso, l'orario di lavoro settimanale è di 47 ore.
L'articolo 12 riguarda il lavoro notturno e nelle festività e riguarda tutto il personale. Si considera "lavoro domenicale con riposo compensativo" il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che gode del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. Questa situazione deve essere comunicata con tre giorni di preavviso rispetto alla domenica lavorata (con l'eccezione di quanto previsto per il personale viaggiante dall'articolo 10 del CCNL, comma 4).
Il contratto prevede maggiorazioni sulla retribuzione per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali. Per quanto riguarda il personale viaggiante, il CCNL prevede una maggiorazione del 50% per il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi. Per il personale non viaggiante la maggiorazione varia secondo la situazione: guardiano: +20%; compreso in turni avvicendati: +15%; compreso in turni non avvicendati: +25%.
La maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo per il personale non viaggiante è maggiorato del 20% per quello diurno e del 50% per quello notturno, mentre il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali prestato nell'ambito dell'orario normale è maggiorato del 50%.
L'articolo 13 riguarda il lavoro straordinario e la banca ore. Per il personale viaggiante, il lavoro svolto di sabato e domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, ha una maggiorazione del 30%. Nell'ambito degli accordi di forfetizzazione si potranno definire criteri di erogazione delle attività che eccedono il lavoro ordinario, compresa l'armonizzazione dei trattamenti previsti da accordi in vigore, come per esempio il lavoro svolto il sabato oltre le 13.00 o la sesta giornata lavorata.
Un elemento importante che interessa gli autisti è l'esclusione dall'orario di lavoro dei periodi d'interruzione della guida (articolo 7 del regolamento CE 561/06), i riposi intermedi dalla guida (articolo 5 Decreto 234/07), i riposi previsti dall'articolo 6 del decreto 234/07 e i periodi di attesa durante i divieti di circolazione. Il testo afferma che "in tali casi, il lavoratore ha diritto alla sola indennità di trasferta, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore". Inoltre, il lavoratore "non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo e ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla propria sede di lavoro o fuori dalla residenza del lavoratore".
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