L'articolo nove del rinnovo del CCNL tratta dell'orario di rinnovo per il personale non viaggiante che opera nella logistica, nel trasporto delle merci e nelle spedizioni. La durata del lavoro ordinario è di 39 ore settimanali, che si calcolano in quattro mesi e al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. Se si eccede il limite delle 39 settimanali ore in quattro mesi, le ore eccedenti vanno calcolate come prestazione straordinaria. In tutti i casi, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore (calcolate sempre in un periodo di quattro mesi), al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
Le 39 ore settimanali ordinarie si possono distribuire su cinque o sei giorni e il giorno di riposo coincide di norma con la domenica. Se l'orario di lavoro è distribuito su sei giorni, le ore di lavoro prestate il sabato beneficiano di una maggiorazione del venti percento, mentre quelle della domenica (quando non è prevista come riposo) hanno una maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane in un anno. Questo limite può cambiare con accordi stipulati tra sindacati e imprese. Il testo dell'accordo prevede modifiche concordate tra sindacati e aziende per ripartire l'orario di lavoro settimanale su quattro giornate, con possibilità di giornate lavorative di dieci ore (la decima viene calcolata come straordinario).
La prestazione di lavoro giornaliera si può articolare tra un minimo di sei ore di orario continuativo a un massimo di nove ore distribuite su un nastro di dodici ore, che si deve frazionare una sola volta per la pausa pranzo. In tutti i casi, la prestazione settimanale non può essere inferiore a trenta ore.
I lavoratori qualificati notturni che operano in turni continui avvicendatati di 24 ore non possono svolgere turni maggiori di otto ore e hanno una riduzione dell'orario di lavoro di 15 minuti. I lavoratori che svolgono turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato mantengono la normale durata dell'orario settimanale, ma in ogni turno di otto ore hanno diritto a una pausa retribuita di 15 minuti.
La pausa per il pranzo, non retribuita, può variare da 30 a 120 minuti, ma può essere estesa a 180 minuti tramite accordi con i sindacati territoriali. In questo caso, il lavoratore ha diritto a un aumento, a titolo di orario disagiato, del dieci percento della retribuzione oraria per il periodo di maggiore estensione della pausa; come alternativa, può ottenere due ore al mese di permesso retribuito.
Il contratto prevede alcune forme di flessibilità, con una diversa programmazione che però si potrà attuare al massimo per quattro settimane in un anno e comporterà un'indennità di disagio di 50 euro per ogni settimana. La nuova programmazione dovrà essere comunicata al lavoratore e al sindacato almeno una settimana prima della sua applicazione. L'azienda potrà anche chiedere prestazioni lavorative in orari diversi da quelli stabiliti dal normale orario di lavoro, purché siano collocate in calendari quadrimestrali. In questo caso, il lavoratore ottiene un'indennità pari a otto euro per giornata di flessibilità.
In aggiunta alle ore spettanti per le festività abolite il contratto riconosce 40 ore annuali divise in cinque gruppi di otto ore, che si possono usare tramite permessi individuali e/o collettivi retribuiti sulla base dell'anno di servizio o sua frazione.
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