Il Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, ha introdotto importanti novità riguardanti l'interscambio di pallet. Il testo vuole anche sciogliere alcuni nodi emersi con Decreto 21/2022, al quale apporta modifiche significative agli articoli 17-bis e 17-ter, delineando nuove disposizioni per semplificare e rendere più efficiente il processo. Il primo passo, posto come modifica all’articolo 17-bis, è l’introduzione di nuove definizioni.
Le nuove definizioni sono "pallet riutilizzabile", "tipologia di pallet", "stato di conservazione" e "conformità tecnica". Il testo definisce anche che cosa s’intende per "sistemi-pallet". Questi sono riconosciuti come organizzazioni nazionali, europee o internazionali che stabiliscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione dei pallet interscambiabili. Per essere considerati tali, i sistemi-pallet devono possedere marchi registrati o di certificazione riconoscibili, avere capitolati tecnici per la produzione e la riparazione e sottoporsi a controlli qualitativi da parte di enti terzi.
Il nuovo articolo 17-ter regola le procedure di consegna e restituzione dei pallet, imponendo il ritorno di un numero uguale di pallet della stessa tipologia al proprietario o al committente. Questa disposizione permette, in caso in cui sia impossibile un immediato interscambio, l'emissione di un "buono pallet", il cui formato diventerà esclusivamente digitale entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della norma.
Il mancato rispetto di queste indicazioni autorizza il possessore del buono a richiedere il pagamento di un importo pari al valore di mercato dei pallet non restituiti. La norma stabilisce anche che la mancata restituzione dei pallet entro sei mesi dall'emissione del buono comporta l'obbligo di pagamento basato sul valore di mercato dei pallet, incentivando così la corretta gestione dell'interscambio.
Un’importante innovazione riguarda proprio la valutazione del valore del pallet, che non è più legata a un Decreto ministeriale ma sorgerà libera contrattazione tra le parti, secondo il regime convenzionale delle organizzazioni di sistema-pallet. Queste organizzazioni - come Epal o Eur-Uic - sono responsabili del calcolo del valore medio di mercato del pallet, e dovranno pubblicare i risultati sui propri siti ufficiali e controllando il corretto funzionamento del sistema d’interscambio.