Durante alcune operazioni di stoccaggio, il lavoratore di una società ha trasportato con un carrello elevatore dei tubolari d’acciaio, poi è sceso dal muletto, si è arrampicato sulla scaffalatura per posizionare meglio il carico, che però lo ha travolto uccidendolo. Durante l’indagine su questo grave incidente è emerso che il lavoratore era assunto come impiegato tecnico e non aveva ricevuto alcuna formazione per le attività di magazzino. Ne è quindi scaturita un’azione giudiziaria che è giunta in Cassazione.
La relativa senza è importante perché per la prima volta attribuisce una corresponsabilità penale in un incidente sul lavoro al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La decisione dei giudici si è focalizzata sull’articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008 che prevede, tra le attribuzioni dell’Rls, quella di promuovere “l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori (…)”. In sostanza, un ruolo partecipativo della governance della sicurezza, incentrata comunque sul ruolo del datore di lavoro, che, in questo caso è stato condannato per l’omessa valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile, già nel giudizio di merito, per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, acconsentendo che il lavoratore effettuasse operazioni di magazziniere senza la corrispondente formazione e senza che tali mansioni rientrassero nel contratto di lavoro.
In questa fattispecie però anche l’addetto alla Rls è stato ritenuto responsabile, a titolo concorsuale, dell’omicidio colposo occorso. Secondo la Suprema Corte, egli è responsabile per avere cagionato l'infortunio, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore in questione, del carrello elevatore.
In particolare, la Suprema Corte richiama l'articolo 50 del Decreto Legislativo 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, ritenendo che l’Rls svolga un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di agevolare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il principio di diritto reso con questa decisione dalla Corte di Cassazione ha suscitato subito stupore. La sentenza, nella sua lettera, sembra attribuire all'Rls un ruolo, seppure appunto concorsuale, nella organizzazione del sistema di sicurezza. In altre parole le attribuzioni elencate dall’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e in particolare – secondo la nostra ricostruzione – dalla lettera h) del comma 1 sono state intese dalla Cassazione come compiti che, se non ottemperati, correttamente possono produrre responsabilità anche sotto il profilo penale. Ci riferiamo, come detto, a quella particolare previsione che dispone che l’Rls “promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”.
L’addetto Rls è a tutti gli effetti un rappresentante sindacale (non a caso, l’articolo 50, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008 ne estende le stesse tutele) e riveste una carica di natura elettiva, che a differenza di altre, è di natura necessaria e non può mancare all’interno dell’azienda, a prescindere dalla sua dimensione organizzativa. La Corte di Cassazione in questa sentenza, intende quelle attribuzioni dell’articolo 50 anche funzioni e compiti, che, se omessi, possono avere una rilevanza partecipativa all’evento infortunistico, come concorso.
Secondo altro orientamento è stato invece rilevato che quelle attribuzioni, proprio in quanto sono conferite ad un organo di natura elettiva, non sono compiti ed obblighi di un soggetto che occupa una posizione di garanzia, ma soltanto facoltà e diritti il cui mancato esercizio non può concorrere alla causazione dell’evento. Peraltro, quanto contestato in materia di informazione e formazione, nonché di elaborazione delle procedure rientra nei compiti specifici che l’articolo 33 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro declina per il Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui Responsabile di riferimento risulta non essere stato condannato.
Avvocato Maria Cristina Bruni