L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha vinto l'ultima battaglia legale che la contrappone alle associazioni Confetra, Fedespedi, Fedit, Alsea, Anita e alle società di trasporto Tnt, Fercam e Carioni sullo status delle imprese che raccolgono e consegnano pacchi fino al peso di trenta chilogrammi. Questa è una vertenza molto importante, soprattutto con la crescita del commercio elettronico, che sta spingendo numerose imprese di trasporto e stendere l'attività alla consegna nell'ultimo miglio di piccoli colli. La vicenda è complessa e ha già avuto una decisione al Tar e una sentenza della Corte di Giustizia Europea.
La vicenda è iniziata con la delibera 129/15/CONS emessa nel 2015 dall'Autorità Garante delle Comunicazioni intitolata "Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", che assoggetta alle norme e agli oneri del servizio postale tutte le imprese che distribuiscono pacchi fino al peso di trenta chili. Contro questo provvedimento le associazioni e le imprese che abbiamo citato hanno presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo contrasta con il diritto comunitario e non è proporzionato.
In particolare, i ricorrenti affermano che l'Autorità dilata il settore del servizio postale non universale inserendovi tutte le attività contigue, anche quelle facenti capo ai diversi settori dell'autotrasporto, della spedizione e di corriere espresso, giungendo a considerare "trasporto postale" ogni attività che non si limitasse al solo trasporto ma ricomprendesse lo svolgimento di attività di raccolta dell'oggetto da trasportare, smistamento dello stesso, e così via. È una questione tutt'altro che formale, perché chi rientra nel servizio postale deve versare il contributo annuale all'Agcom, che per le grandi aziende comporta un notevole esborso, e l'adozione per i dipendenti del contratto nazionale postale.
Una prima udienza del Tar del Lazio ha ammesso il ricorso, sospendendo però il giudizio perché ha chiesto il parere della Corte di Giustizia Europea. Quest'ultima nel 2018 ha respinto le motivazioni dei trasportatori, spingendo anche il Tar del Lazio a decidere di conseguenza e quindi respingere il ricorso delle associazioni e dei trasportatori. L'ordinanza precisa che "ogni fase di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali è qualificata come servizio postale con la sola eccezione dell'attività di trasporto, a condizione - però - che essa sia svolta autonomamente e non in combinazione con le attività precedenti (raccolta e smistamento) o con quelle seguenti (smistamento e distribuzione/consegna)". Quindi sarebbero escluse dal provvedimento, per esempio, le aziende che svolgono il solo autotrasporto di linea per i corrieri, mentre sarebbero incluse quelle che hanno impianti per la raccolta e la distribuzione dei pacchi. Questa sentenza del Tar Lazio potrebbe chiudere la questione, a meno che i ricorrenti non intendano giocare l'ultima carta: il ricorso al Consiglio di Stato.
SENTENZA TAR LAZIO 11664/2019 DEL 9 OTTOBRE 2019 SU STATO DI SERVIZIO POSTALE NEL TRASPORTO DI PACCHI FINO A 30 KG
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