La delibera numero 242/2022 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti stabilisce l’importo e le modalità di pagamento del contributo annuale per il 2023, che dovranno versare entro il 28 aprile tutte le imprese che svolgono attività connesse con i settori sottoposti al controllo dell’Autorità.
Nell’ambito del trasporto delle merci, sono praticamente coinvolte tutte, perché l’Autorità pretende il contributo dalle imprese che operano in autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti. Sono comprese anche le realtà che gestiscono tali infrastrutture e pure quelle che vi operano senza avere equipaggiamenti, come le agenzie marittime. A questo ampliamento della platea si sono opposte alcune categorie, come gli autotrasportatori, che presumibilmente riaccenderanno al vertenza – anche a livello governativo – proprio in occasione di questa nuova tornata di pagamenti.
L’importo del contributo dipende dal giro d’affari della società e per il 2023 è pari allo 0,5 permille del fatturato che appare sull’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera (27 gennaio 2023). Sono esonerate dal pagamento le imprese che hanno un contributo pari o inferiore a 2.500 euro (quindi un fatturato pari o inferiore a 5 milioni di euro).
Ci sono alcune voci che sono escluse dal calcolo del fatturato, tra cui i proventi derivati da attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali o di svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di subvezione. Ciò a condizione che tali attività vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.
Per quanto riguarda le imprese di autotrasporto delle merci, sarebbero tenute al versamento del contributo quelle che al 31 dicembre 2022 avevano in disponibilità veicoli con massa complessiva superiore a 26 tonnellate, compresi i trattori stradali con peso rimorchiabile sopra 26 tonnellate e con l’esclusione dei veicoli non dotati di capacità di carico. Usiamo il condizionale perché l’intera questione relativa all’autotrasporto deve essere ancora chiarita.
Entro il 28 aprile 2023 le imprese soggette al contributo, che hanno un fatturato superiore a 5 milioni di euro, devono inviare all’Autorità i propri dati per via telematica (l’omissione comporta una sanzione) e pagare i due terzi della somma dovuta. Chi ha voci da esentare dal calcolo del fatturato deve indicarle in un apposito prospetto. Il restante terzo dovrà essere pagato entro il 31 ottobre 2023.
I consorzi devono presentare la dichiarazione e versare il contributo per quanto riguarda il fatturato prodotto in modo diretto, mentre le imprese consorziate devono sempre presentare le dichiarazioni e versare il contributo sul valore di eventuali attività svolte fuori dal consorzio.