Nel 2015, la Corte di Cassazione accolse con l'ordinanza 20028/2015 della Sezione Tributaria Civile il ricorso presentato dai concessionari di terminal portuali contro l'applicazione dell'Ici, poi diventata Imu, alle infrastrutture situate nelle aree portuali. Una decisione accolta positivamente dagli operatori, ma che ora viene messa in discussione da un'altra ordinanza della Corte, la 20259 del 22 agosto 2017, che riguarda un ricorso presentato dal Comune di Genova contro la sentenza della CTR Liguria che esonerava il pagamento dell'Ici del 2007 alla CSM per aree demaniali scoperte.
I giudici d'appello avevano esonerato il pagamento perché avevano ritenuto che le aree fossero doganali e quindi di pubblica utilità. Nel ricorso, il Comune di Genova sosteneva invece che le aree in questione sono concesse per diritto d'uso a titolo esclusivo, dove vi sono svolte attività private di movimentazione e trasporto merci a scopo lucrativo, che non si possono equiparare a un servizio pubblico.
Invocando la Legge 28 del 28 gennaio 1994 sulle operazioni portuali, i giudici di Cassazione riconoscono la natura privata esercitata in forma concorrenziale dei concessionari di beni demaniali portuali. Quindi "essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi in tema di Ici per l'utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale".
I giudici precisano che "la sentenza impugnata pone un'erronea e immotivata equiparazione tra impresa esercente attività portuale (quindi lucrativa) e svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell'attuale fase, dell'Autorità di vigilanza del settore". I giudici ricordano anche che la Corte ha già stabilito che non si possono classificare in categoria E, quindi esenti da Ici, gli immobili destinati a uso industriale, commerciale, a ufficio privato o a usi che presentino autonomia funzionale e reddituale. Ciò vale anche per le aree scoperte perché "ciò che conta ai fini Ici è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito".
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