Il 4 giugno 2019, Onorato Armatori ha diffuso un comunicato stampa intitolato "il Tar Lazio cancella la multa di 29 milioni a Cin e Moby", dove annuncia l'esito della sentenza emessa il 22 maggio 2019 (e pubblicata il 4 giugno) dai giudici amministrativi sul ricorso presentato dalle due compagnie del Gruppo, Moby e Cin (Tirrenia), contro la sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 28 febbraio 2018 per presunto abuso di posizione dominante sulle rotte per la Sardegna e per presunte ritorsioni contro due società di autotrasporto sarde per avere spostato traffici dalle navi di Onorato a quelle di Grimaldi. Nel comunicato, Onorato Armatori oltre a annunciare l'annullamento della multa afferma che la sentenza del Tar contiene "pesanti critiche sull'istruttoria condotta dall'Autorità", che sarebbe "totalmente superficiale" e "inammissibilmente allineata, senza aver eseguito le verifiche del caso, sulle posizioni dei gruppi ricorrenti nonché di Grimaldi", aggiungendo che la sentenza del Tar evidenzia che stesso Gruppo Grimaldi ha attuato una "politica di dumping attuata per conquistare quote di mercato ai danni delle compagnie Cin e Moby".
Il comunicato di Onorato si conclude con un attacco all'agenzia Ansa perché avrebbe scritto un comunicato sulla sentenza "completamente distorsivo del contenuto della decisione del Tar, evidentemente anch'esso frutto di pressioni e della mancata lettura della sentenza". Purtroppo il comunicato di Onorato non precisa che cosa esattamente non gli sia piaciuto, quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa dice la sentenza del Tar, che si può leggere integralmente sul web (pubblichiamo il link alla fine di questo articolo).
La sentenza ricostruisce innanzitutto i fatti che stanno alla base della sanzione dell'Antitrust, avviata dal ricordo di due società di autotrasporto (Trans Isole e Nuova logistica Lucianu) e della Grimaldi Euromed: "Le prime due lamentavano il mancato imbarco, da parte di Moby/Cin, di alcuni dei loro mezzi e l'interruzione o il peggioramento di rapporti commerciali posto in essere dalle ricorrenti a seguito della decisione delle denuncianti di utilizzare, per parte dei loro trasporti, rotte di collegamento offerte da Grimaldi, la seconda confermava l'intento punitivo ed escludente delle odierne ricorrenti". Il testo precisa che le condotte contestate a Tirrenia e Moby "sarebbero consistite in un 'boicottaggio diretto' delle imprese di logistica che sceglievano di utilizzare Grimaldi per alcune delle rotte utilizzate, in concreto integrato da episodi di mancato imbarco e diversi casi di recessi immotivati delle ricorrenti da precedenti rapporti commerciali, nonché in un 'boicottaggio indiretto', consistito nella concessione, alle imprese di logistica che non utilizzavano i servizi di Grimaldi, di sconti fidelizzanti, accompagnata da una politica di pressione anche sui clienti delle medesime imprese, affinché non consegnassero carichi di merci agli operatori che utilizzavano i servizi di Grimaldi".
La sentenza riporta poi le motivazioni del ricorso delle compagnie di Onorato Armatori, che comprendono ben dieci punti, sia di contenuto (tra cui erronea identificazione dei mercati rilevanti, insussistenza della posizione dominante), sia sulle modalità dell'inchiesta dell'Antitrust (tra cui abuso del procedimento amministrativo antitrust, gravi lacune istruttorie e lesioni al diritto di difesa). Nel passo successivo, i giudici riportano le loro considerazioni di diritto, spiegando perché "il ricorso è fondato in parte, nei limiti appresso giustificati". Il punto principale è che il concetto di "abuso di posizione dominante" espresso dalla normativa comunitaria "non fornisce una definizione dello stesso rimettendo, in tal modo, all'interprete la specificazione dei concetti generali presenti nella disposizione nonché l'individuazione delle fattispecie delle condotte meritevoli di sanzione, stante la chiara non esaustività dell'elencazione dei comportamenti ivi descritti". Ciò significa che "l'analisi effettuale, di conseguenza, assume un valore determinante".
I giudici spiegano anche che "l'esistenza di una posizione dominante, tuttavia, non è di per sé incompatibile con le norme in materia di concorrenza, atteso che è possibile che l'impresa competa lecitamente sul mercato con gli altri concorrenti", precisando che "il problema è allora quello di individuare una linea di demarcazione tra 'uso' e 'abuso' della posizione di concorrente dominante, ciò che dovrà avvenire in ragione del principio generale di proporzionalità, indagando, in concreto, il potere economico dell'impresa e comparando lo stesso alle distorsioni della concorrenza che la condotta di quell'impresa in quello specifico ambito è in grado di generare". Ne deriva che "anche alla luce della già rilevata portata proteiforme della nozione di abuso, derivante dalla non esaustività dell'elenco contenuto nell'articolo 102 del Trattato, che l'applicazione della suddetta disposizione implica un'attività di contestualizzazione, frutto di una valutazione complessa, che rapporta fattispecie giuridiche che, per il loro riferimento alla varia e mutevole realtà economica, sono di loro necessariamente indeterminate, come quelle di mercato rilevante e di abuso di posizione dominante, al caso specifico".
Sui singoli punti dei ricorso, i giudici respingono quello che contesta all'Antitrust di avere sbagliato a definire il mercato rilevante, anche perché la sua definizione spetta proprio all'Autorità e non al Tar, "salvo che l'operato dell'Autorità presenti vizi di travisamento dei fatti, vizi logici e vizi di violazione di legge". I giudici respingono anche il secondo punto del ricorso, quella sui "profili di erroneità nell'individuazione di una situazione di dominanza". Un altro punto del ricorso respinto dai giudici riguarda la considerazione dell'Autorità che la convenzione sulla continuità territoriale di Tirrenia rappresenti una soglia d'ingresso per la concorrenza. Fino a questo punto, quindi, i giudici amministrativi escludono da parte dell'Antitrust "la ricorrenza di vizi radicali concernenti la stessa configurabilità di un ipotesi di abuso di posizione dominante", tema di tre punti del ricorso.
Quindi i giudici passano a esaminare i cinque punti dove Onorato lamenta "la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento". In particolare, i giudici si soffermano sul presunto "boicottaggio" diretto e indiretto attuato da Moby e Tirrenia nei confronti delle imprese di autotrasporto "traditrici". In questo caso, i giudici accolgono gli argomenti relativi alla "incompletezza istruttoria relativa alla portata escludente degli sconti da esse praticati alle imprese fedeli", perché l'Autorità non ha svolto alcuna analisi sulle modalità degli sconti concessi da Onorato, che secondo l'armatore stesso sarebbero stati una misura difensiva verso una politica di sconti aggressiva attuata da Grimaldi. Così sarebbe escluso il boicottaggio indiretto e la carenza motivazionale e istruttoria dell'analisi degli effetti. "Tale secondo profilo, tuttavia, incide solo sulla gravità della condotta e sul calcolo della sanzione", aggiungono i giudici.
Sulla questione del boicottaggio diretto, il Tar condivide il provvedimento dell'Antitrust "laddove ravvisa la portata anticoncorrenziale dei mancati imbarchi e degli improvvisi recessi da contratti che precedentemente vincolavano Moby alle imprese di logistica", perché "la delibera ha infatti motivatamente evidenziato che la particolare collocazione temporale di tali comportamenti, a ridosso dell'entrata di Grimaldi nel mercato sardo e nell'immediatezza del passaggio a tale operatore di alcune imprese di logistica, escludeva più che ragionevolmente l'attendibilità delle spiegazioni alternative fornite sul punto dalle parti". Quindi, "ne discende il rigetto del ricorso nella parte in cui è stata contestata la ricostruzione dell'Autorità in ordine alle condotte di boicottaggio diretto".
L'ultimo punto del ricorso riguarda la determinazione della sanzione, ritenuta eccessiva. In questo caso, i giudici accolgono la tesi di Onorato sull'applicazione dell'entry fee, sulla durata dell'infrazione. Inoltre, i giudici ritengono eccessiva la percentuale fissata dall'Antitrust (pari al 9%) delle vendite per definire l'importo base, imponendo una sua ridefinizione. Il testo termina quindi con il verdetto: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte il provvedimento impugnato, per la sola misura della sanzione irrogata, rinviando all'Autorità per la nuova, concreta, quantificazione della medesima alla luce delle indicazioni di cui alla parte motiva". In pratica, l'Antitrust deve rimodulare la sanzione, evidentemente in basso, ma la sua erogazione resta legittima.
ARTICOLO ANSA SU SENTENZA TAR LAZIO
SENTENZA TAR LAZIO 7175/2019 SU SANZIONE ANTITRUST A ONORATO ARMATORI
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