Il 2 aprile 2025 il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’introduzione di dazi doganali sulle merci importate nel Paese. L’ordinanza esecutiva firmata da Trump mostra che la loro introduzione avverrà in due fasi e che non sarà applicata alle merci già partite per gli Usa. A partire dalle ore 00:01 (ora della costa est Usa, che corrisponde alle sei del mattino in Italia) di sabato 5 aprile 2025, tutte le merci importate negli Stati Uniti saranno soggette, "in conformità con la legge", a un dazio addizionale ad valorem del 10%. Questo vale sia per i beni immessi in consumo sia per quelli ritirati da un magazzino doganale. Il testo precisa che sono esentate le merci già caricate su una nave e in transito prima di quell’orario, a condizione che l’imbarco sia avvenuto nel porto di partenza entro la scadenza.
Una seconda ondata di misure entrerà in vigore mercoledì 9 aprile 2025, sempre all’ora locale 00:01 (sei del mattino italiane). Da quel momento, i beni provenienti da alcuni Paesi (elencati nell’Allegato 1) saranno soggetti a dazi ad valorem differenziati a seconda del Paese di origine. Anche in questo caso, le merci già in transito prima della scadenza saranno escluse dall’imposizione. Ricordiamo che la percentuale prevista per l’Unione Europea è del 20%.
L’ordinanza stabilisce anche una lista di esenzioni (Allegato 2), tra cui: merci protette dal 50 Usc 1702(b) (interessi della sicurezza nazionale); acciaio e alluminio già soggetti ai dazi imposti sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 e varie proclamazioni presidenziali dal 2018 al 2025; veicoli e componenti automobilistici coperti dalla Proclamazione 10908; prodotti considerati strategici come rame, farmaci, semiconduttori, legname, minerali critici, energia e derivati; merci soggette ai dazi della Colonna 2 del sistema tariffario Htsus; beni che potrebbero essere oggetto di futuri dazi sotto la Sezione 232.
Una novità rilevante è che il dazio verrà applicato solo alla parte del valore di un bene che non è di origine statunitense, a condizione che almeno il 20% del valore derivi da contenuto prodotto o trasformato negli Usa. Le Autorità doganali potranno richiedere tutta la documentazione necessaria per verificare l’origine e la lavorazione dei componenti.
Dal 9 aprile, le merci soggette ai nuovi dazi che entrano in una zona franca dovranno essere registrate con lo status di “privileged foreign”, limitando il ricorso ai vantaggi doganali di tali aree. Per quanto riguarda il regime de minimis (che consente l’ingresso senza dazi di merci sotto gli 800 dollari), rimane temporaneamente in vigore. Tuttavia, una volta che il Dipartimento del Commercio certificherà la piena operatività dei sistemi di riscossione dei dazi, anche i beni sotto soglia de minimis perderanno l’esenzione.
Le tariffe previste da questo ordine si applicano anche alle merci provenienti da Hong Kong e Macao, equiparandole a quelle della Repubblica Popolare Cinese, in un tentativo esplicito di ridurre i rischi di elusione tramite triangolazioni. La Cina subirà la maggiore imposizione, con una percentuale del 34%. Viceversa, alcuni Paesi subiranno solo la percentuale base del 10%, tra cui Gran Bretagna, Singapore, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Turchia, Colombia, Argentina, El Salvador, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.
Per quanto riguarda Canada e Messico, la situazione è più articolata. Il provvedimento chiarisce che sono già in vigore dazi straordinari del 25% su merci non originarie dell’accordo Usmca, imposti per rispondere a emergenze legate al traffico di droga e migrazione irregolare. Tuttavia, per le importazioni di energia e potassio dal Canada, la tariffa aggiuntiva è limitata al 10%. Qualora questi dazi straordinari venissero sospesi, verrebbe applicata un’aliquota del 12% alle merci non originarie Usmca, mentre i prodotti conformi all’accordo rimarrebbero esenti, ad eccezione di energia, potassio e componenti già integrati in articoli sostanzialmente finiti negli Usa.