Il 9 aprile 2025 la Corte dei conti ha espresso parere negativo (con la delibera numero 40/2025) sulla costituzione della società mista Pcs Newco proposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Oriental. Secondo i magistrati contabili l’iniziativa non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche, risultando carente sotto diversi profili sia formali che sostanziali.
L’atto oggetto di esame prevedeva la nascita di una società partecipata al 51% dall’Autorità portuale, con il restante 49% destinato a un privato selezionato tramite gara. Il nuovo soggetto avrebbe dovuto occuparsi per sei anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, della gestione, manutenzione e sviluppo della piattaforma digitale Sinfomar, uno strumento ritenuto essenziale per il funzionamento del porto di Trieste, utilizzato da circa duemila utenti tra operatori pubblici e privati. Secondo quanto dichiarato dall’Autorità portuale, la piattaforma gestisce i flussi in entrata e in uscita di merci, persone e mezzi, ed è ritenuta strategica anche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane. Per questo motivo, l’Autorità ha definito il servizio come d’interesse generale, mettendo in evidenza tuttavia di non disporre di risorse interne sufficienti per gestirlo direttamente. La costituzione della Pcs Newco sarebbe dunque servita a garantire continuità ed efficienza al servizio.
La Corte, pur riconoscendo la centralità operativa della piattaforma Sinfomar e la sua rilevanza strategica per il porto, ha giudicato inadeguata la motivazione fornita a supporto della scelta di costituire una società. In particolare, viene considerata insufficiente l’argomentazione secondo cui l’Autorità portuale sarebbe sprovvista di personale qualificato per gestire direttamente il Pcs. L’Autorità non avrebbe chiarito perché non si possano perseguire altre soluzioni, come l’esternalizzazione tramite contratto o la gestione diretta rafforzando l’organico. Manca inoltre qualsiasi analisi comparativa fra i diversi modelli gestionali alternativi. Secondo i magistrati, la semplice constatazione di un’esigenza organizzativa non può legittimare, da sola, la creazione di una nuova struttura societaria pubblica.
Ancora più grave, agli occhi della Corte, è l’assenza di un business plan. L’atto deliberativo non fornisce alcuna proiezione finanziaria sui costi, sui ricavi attesi, sui flussi di cassa, né una valutazione della sostenibilità economica dell’operazione. Non viene descritto il contesto di mercato né il posizionamento strategico della nuova società. Si menziona soltanto che nel 2024 l’Autorità ha speso 800mila euro per la manutenzione della piattaforma e che sono stati ricevuti fondi europei per due milioni di euro, ma non si spiega se e come queste risorse saranno impiegate dalla nuova società o se siano già state utilizzate.
Un altro punto critico riguarda la trasparenza. L'Autorità portuale afferma che la gara per la selezione del socio privato si è già conclusa con l’aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese, per un valore di oltre cinque milioni di euro, ma non fornisce alcun dettaglio sui criteri di selezione adottati, né sull’assetto proprietario e gestionale che assumerà la nuova società. Si tratta di omissioni che, secondo la Corte, impediscono una valutazione corretta dell’operazione, tanto più alla luce delle stringenti disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
Sul piano formale, l’atto risulta lacunoso anche nella definizione degli elementi essenziali previsti dal Codice Civile e dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica. Non vengono indicati la sede della società, i conferimenti del socio privato, le modalità di funzionamento e rappresentanza, né i nominativi degli amministratori o del revisore legale. Inoltre, non risulta acquisito il parere del Comitato di gestione dell’Autorità, organismo che dovrebbe essere coinvolto nelle decisioni di rilievo strategico.
Per tutte queste ragioni, la Corte ha ritenuto che l’atto non soddisfi l’onere motivazionale imposto dall’articolo 5 del Tusp e non rispetti i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Il parere è stato quindi formulato in senso negativo, con invito all’ente a non procedere alla costituzione della società salvo motivazione pubblica e analitica delle ragioni del dissenso. La determinazione è stata trasmessa al Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, con l’auspicio che la complessità e la delicatezza dell’operazione suggeriscano una riflessione più approfondita e una progettazione più accurata, all’altezza della rilevanza strategica che Sinfomar riveste per il porto di Trieste.