Il Tar di Palermo ha gettato un sasso nel mare già agitato dell'auto-produzione portuale con una sentenza pubblicata il 25 marzo 2019 che riguarda il ricorso presentato dalla società Impresa Portuale contro un regolamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che definiscono rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio come "servizi portuali" invece che "operazioni portuali". Un piccolo cambiamento che però comporta grandi conseguenze su chi può svolgere tali attività. Infatti, ora Imprese Portuali svolge in regime di autorizzazione come operazioni le attività di carico e scarico merci, rizzaggio e derizzaggio della merce che viaggia in container e su rotabili, nonché il fissaggio e il fardaggio. Il nuovo regolamento dell'Autorità portuale considera servizi al attività di "rizzaggio, derizzaggio, taccaggio", riferite agli autoveicoli e mezzi gommati da imbarcare o sbarcare, escluse le autovetture al seguito passeggeri, nonché, le attività di "fissaggio o fardaggio delle merci".
Nel suo ricorso, Imprese Portuali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, perché tali attività fanno parte del ciclo delle operazioni portuali, mancando dei requisiti sia della complementarietà, sia dell'accessorietà rispetto al ciclo delle operazioni portuali. Inoltre, la società afferma che l'Autorità non ha compiuto alcuna attività istruttoria al fine di verificare l'effettiva natura delle attività in interesse. Il giudici amministrativi hanno però respinto tale richiesta. Nella sentenza, i giudici scrivono che "il rizzaggio non può essere ricondotto sic et simpliciter alle operazioni portuali, in quanto tale attività specialistica è attività necessaria, ma a carattere eventuale, poiché non tutte le operazioni di movimentazione merci richiedono l'attività di rizzaggio: si pensi, per esempio, al carico delle merci alla rinfusa, il quale si effettua senza rizzaggio".
Subito dopo aggiungono che "deve anche osservarsi che, a volere seguire la tesi di parte ricorrente, tali peculiari attività sostanzialmente perderebbero la loro autonomia rispetto alle operazioni portuali, dalle quali non sarebbero differenziate, restando prive di una specifica regolamentazione; laddove, proprio i rilevanti profili della sicurezza - quali evincibili dal complessivo quadro normativo su riportato - impongono il rilascio, da parte dell'Autorità, dell'autorizzazione a ciascuna impresa che voglia effettuare tali attività; con conseguente necessità, per tutte le imprese operanti nell'ambito portuale, di indicare, nelle istanze di autorizzazione, per quali specifiche attività chiedono di essere abilitate, nella considerazione che l'Autorità deve valutare i profili della sicurezza della navigazione e dell'approdo. Inoltre, per quanto già rilevato anche tenendo conto della specifica normativa, il rizzaggio e il derizzaggio - a differenza della mera movimentazione delle merci - non si caratterizzano solo per l'aspetto economico, ma anche per il profilo della sicurezza della navigazione; sicché, tali attività specialistiche non possono essere considerate alla stregua di attività libere, come tali implicitamente ricomprese nel carico e scarico e nella movimentazione merci".
La sentenza conclude che "nella consapevolezza delle specifiche caratteristiche delle attività in interesse - del resto, in passato assimilate ai servizi tecnico nautici - il rizzaggio e il derizzaggio si possono ricondurre alla disciplina dei servizi portuali, in quanto strettamente connessi (ove necessari in funzione della tipologia di operazione) al ciclo delle operazioni che si svolgono nel porto, e aventi, oltre alle su rilevate finalità pubblicistiche involgenti importanti profili di sicurezza, anche un aspetto economico e, pertanto, necessariamente subordinate al potere autorizzativo dell'Autorità portuale". Perciò, il regolamento dell'ASP "appare coerente con il quadro normativo di riferimento" e ciò rende infondato anche il secondo motivo del ricorso, perché "una volta ricondotte le attività in interesse all'ambito dei servizi portuali, deve rilevarsi che la competenza dell'ASP a disciplinare tali attività è espressamente prevista dall'art. 6, co. 4, della l. n. 84/1994".
SENTENZA TAR SICILIA 0875/2019 SU AUTOPRODUZIONE PORTO TRAPANI
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