La Gazzetta Ufficiale europea del 16 maggio 2022 ha pubblicato la Direttiva 2022/738 del 6 aprile 2022, che stabilisce norme comunitarie per il noleggio di veicoli industriali senza conducente in un Paese diverso da quello dove ha sede il proprietario. Questa norma non sostituisce quelle nazionali per il noleggio all’interno dei singoli Paesi, che per l’Italia impone il noleggio dei veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate solo tra imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori. Serve però a rendere uniforme il noleggio all’estero.
In pratica, quando entrerà in vigore la Direttiva, gli autotrasportatori di ogni Paese comunitario potranno usare camion a noleggio immatricolati in un altro Stato UE per almeno trenta giorni, senza doverlo re-immatricolare. Questo è il principio di base, cui però la Direttiva pone alcune condizioni, contenute nell’articolo 3, che riportiamo integralmente:
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.
2. Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può: a) limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro; b) richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione; c) limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro; d) limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.