Il tormentato percorso parlamentare del nuovo reato di omicidio stradale termina oggi pomeriggio con l'ultimo passaggio, quello del Senato, che ha approvato il testo proveniente dalla Camera senza cambiamenti. Ma il Governo ha dovuto porre il voto di fiducia, poiché il provvedimento è stato oggetto di numerose richieste di modifiche e di rallentamenti nelle diverse fasi di approvazione. Il disegno di Legge è stato votato da 167 senatori, con 149 favorevoli, tre contrari e quindici astenuti.
Il testo approvato oggi va ben oltre una revisione del Codice della Strada, perché istituisce una nuova categoria di reato penale, quella di omicidio stradale, con sanzioni molto pesanti, che possono toccare i diciotto anni di carcere. Per farlo, il legislatore ha dovuto modificare anche il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale. Nel Codice Penale si aggiungono gli articoli 589-bis (omicidio stradale), 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime), 590-ter (fuga del conducente nel caso di lesioni personali stradali), 590-quater (attenuanti e circostanze particolari) e 590-quinques (relativo alle strade urbane).
Il reato di omicidio stradale viene applicato solamente alle persone che causano un incidente mortale o con gravi lesioni mentre sono alla guida di un autoveicolo. L'introduzione dell'omicidio stradale elimina quindi l'accusa di omicidio colposo quando è coinvolto un autoveicolo. La pena normale resta identica a quella precedente, ossia da due a sette anni, nel caso il conducente abbia violato una norma del Codice della Strada. La vera novità sono le aggravanti.
La prima aggravante si applica se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue, oppore che supera i limiti di velocità di almeno 50 km/h (in città la velocità deve essere almeno di 70 km/h e doppia rispetto a limite vigente), passa con il semaforo rosso, viaggia contromano, fa inversione a U sui dossi (o in curve o incroci), sorpassa con la striscia continua o vicino alle strisce pedonali. In questo caso, la pena varia da cinque a dieci anni di carcere nel caso di morte, da un anno e sei mesi a tre anni nel caso di lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime.
La seconda aggravante si applica ai conducenti che rivelano un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue o che siano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso, la pena in caso di morte varia da otto a dodici anni di carcere, fra tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette per lesioni gravissime. Questa aggravante si applica anche agli autisti di veicoli pesanti che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
In tutti i casi, se il conducente fugge, la pena viene aumentata da un terzo e due terzi e comunque non è inferiore a cinque anni per la morte e a tre anni per le lesioni. Ulteriori aggravanti sono previste se il conducente non ha la patente o l'assicurazione RCA. Viceversa, se la vittima ha una corresponsabilità nell'incidente, la pena diminuisce fino alla metà. Nel caso di lesioni personali colpose, il conducente che dopo l'incidente si ferma e presta assistenza alla vittima e si mette a disposizione delle Autorità evita l'arresto, che in altri casi è previsto nella flagranza del reato.
Se l'imputato viene condannato per omicidio stradale o per lesioni stradali, anche nel caso di patteggiamento, gli viene revocata la patente. Per poter conseguire una nuova patente (con relativi esami) dovrà aspettare quindici anni nel caso di morte e cinque in quello di lesioni. Ma se l'autista è fuggito dopo l'incidente mortale, deve aspettare almeno trent'anni.
Per quanto riguarda la procedura, la nuova Legge raddoppia i termini di prescrizione dell'omicidio colposo e impone l'arresto in caso di flagranza se l'autista ha superato il tasso alcolemico di 1,5 g/l (0,8 g/l per i veicoli pesanti) o è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A tale proposito, il magistrato può ordinare il prelievo forzato di campioni biologici.
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