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  • Cronotachigrafo smart 2 non è obbligatorio per extraUE

    Cronotachigrafo smart 2 non è obbligatorio per extraUE

    La direzione DG Move della Commissione Europea ha risposto a un quesito dell’associazione rumena degli autotrasportatori Untrr sull’obbligo di aggiornare il cronotachigrafo digitale smart alla seconda generazione nel caso di autotrasporti da e per Paesi extracomunitari. La risposta è negativa, anche se l’ultima parola spetta alla Corte di Giustizia Europea.

    Chiarimenti su termine di 24 ore nel riposo autista


    Il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento CE 561/2006 impone che l'autista debba prendere un nuovo periodo di riposo giornaliero entro l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (che sia regolare, giornaliero o settimanale ridotto). Poi precisa che il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina un periodo di riposo giornaliero o settimanale "qualificabile come tale".
    Lo nota orientativa sottolinea che per periodo di riposo "qualificabile come tale" s'intende un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo (che deve essere sempre "qualificabile come tale"). Inoltre, tale periodo di riposo può terminare dopo l'arco delle 24 ore dal precedente periodo di riposo, se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.
    La nota si rivolge ai soggetti preposti ai controlli in materia di riposo giornaliero, sostenendo che "dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale". La nota prescrive anche che "nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante il quale i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale" i soggetti che svolgono i controlli devono compiere due azioni: suddividere i suddetti periodi in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale e applicare le disposizioni in materia di riposo giornaliero a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.
    Dopo avere compiuto queste operazioni, se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso - che però non è qualificale come tale perché la sua durata minima legale non è stata completata nell'arco delle 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta - il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui il conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero.
    Se invece viene individuato un periodo di riposo giornaliero o settimanale che si qualifica come tale, l'esame del successivo arco di 24 ore inizia dalla fine di tale periodo di riposo giornaliero o settimanale. Nel caso in cui il periodo di riposo svolto è più lungo del periodo di tempo previsto, vale la fine del pertinente periodo di riposo.
    Secondo la Commissione Europea, questo metodo di calcolo (che non è proprio intuitivo) "dovrebbe consentire alle Autorità preposte ai controlli d'individuare e sanzionare tutte le violazioni delle disposizioni in materia di risposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore". Nel caso multipresenza di autisti, conclude la nota, bisogna usare un metodo analogo, sostituendo l'arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata
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