La pandemia di Covid-19 ha costretto quasi tutti i Paesi comunitari a prorogare la validità dei documenti degli autisti in scadenza durante l'emergenza e tra questi ci sono anche le carte del cronotachigrafo. Per far valere tali proroghe su tutto il territorio comunitario, l’UE ha pubblicato uno specifico Regolamento, che è in vigore dal 4 giugno 2020. Il giorno successivo, il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare 300/A/3977/20/115/28 che riporta quanto stabilisce il testo comunitario con quello in vigore in Italia. Ciò significa che i titolari della carta del conducente che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nel frattempo, possono guidare i veicoli annotando manualmente l'attività svolta, come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
Il Regolamento aggiunge che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.