L'articolo 45 del Regolamento UE 165/2014 stabilisce che alcune tipologie di autotrasporto sono esentate dall'obbligo di usare il cronotachigrafo e la circolare del ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 fornisce alcuni chiarimenti utili non solo per chi deve svolgere i controlli sulla strada, ma anche per i trasportatori. Il testo considera il nuovo comma aggiunto al Regolamento UE 561/2006, che riguarda i veicoli (o le combinazioni) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
I trasporti che soddisfano queste condizioni sono quindi esentati dall'uso del cronotachigrafo. La circolare del ministero sottolinea la condizione del tipo di carico, ossia le attrezzature, i materiali o i macchinari destinati all'uso nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente. A tale proposto, la circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che nella terminologia di "materiale o attrezzature" comprende anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Il testo della decisione precisa anche che "siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata".
Il ministero chiarisce la situazione con l'esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
La circolare contiene anche una precisazione sull'esenzione del cronotachigrafo per i veicoli, sempre fino a 7,5 tonnellate, e sull'ampliamento dell'esenzione da 50 a cento chilometri per alcune categorie di trasporto.
CIRCOLARE MINISTERO TRASPORTI 4409/2015 SU ESENZIONE ALL'USO DEL CRONOTACHIGRAFO
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