La vicenda è iniziata a Trieste, dove la Guardia Forestale consegnò alla Polizia Municipale, nel gennaio del 2009, i cronotachigrafi di un'azienda di scavi. Dall'analisi dei dati, emersero diverse infrazioni ai tempi di guida e di risposo, con conseguenti verbali, avvenute in località imprecisate. Quindi, l'azienda titolare dei veicoli avviò una serie di ricorsi, sostenendo che la Polizia Municipale di Trieste non aveva competenza sulle infrazioni avvenute in località che non risultano precisate.
La questione è finita alla Cassazione, che nell'ordinanza del 23 gennaio 2017 ha respinto i ricorsi dell'azienda di trasporto, confermando così la validità dei verbali. I giudici scrivono che "questa stessa Corte ha poi con Ordinanza n. 27202 del 2011 affermato il principio, già più volte sancito, secondo cui, nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell'unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento (v. in tal senso Cass. nn. 9708/01 che ha esaminato fattispecie analoga a questa in esame".
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