Il documento che chiarisce l'applicazione del divieto di riposo in cabina è lungo nove pagine ed è disponibile anche in lingua italiana (potete scaricare il pdf con il link al termine di questo articolo). Una delle prime domande riguarda gli obblighi per conducenti e datori di lavoro. Il ministero ribadisce che non vige alcuna sanzione per gli autisti, mentre per i datori di lavoro è prevista una multa fino 30mila euro e fino a un anno di prigione. Il testo chiarisce che la norma si applica agli autisti dipendenti di qualsiasi nazionalità che guidano un veicolo merci con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (anche se ritiene opportuno valutare l'applicazione anche ai veicoli con massa inferiore). Viceversa, il divieto non si applica ai conducenti proprietari del veicolo.
Riguardo ai controlli, la circolare spiega che "nel momento in cui viene accertato che un conducente si trova in periodo di riposo settimanale normale, la sua presenza a bordo del veicolo costituisce da sola un elemento materiale sufficiente per constatare che non effettua il riposo all'esterno del veicolo come previsto dall'articolo 8.8 del regolamento 561/2006 del 15 marzo 2006". In tutti i casi, il controllo riguarda solo il momento stesso della verifica e non un periodo precedente.
Le pene che abbiamo citato sono quelle massime e un giudice stabilisce quelle da applicare in ogni singolo caso, al termine di un processo in cui sono garantiti i diritti della difesa. Sul carcere, la circolare cita: "La pena detentiva senza sospensione condizionale può essere pronunciata solo in ultima istanza se la gravità dell'infrazione e la personalità dell'autore rendono necessaria tale pena e se qualsivoglia altra sanzione risulti inadeguata".
Dovendo riposare fuori da camion, l'impresa non solo deve garantire un adeguato alloggio per gli autisti, ma deve anche vigilare aaffinché il conducente lo utilizzi. Da questo punto di vista, la normativa francese non concede scuse o scappatoie all'impresa. Gli alloggi devono prevedere "condizioni decenti che garantiscano condizioni di igiene e comfort adeguate". Inoltre, nel caso di alloggi collettivi, l'azienda deve comunicarli alla prefettura di competenza.
La circolare aggiunge che "non rispetterà le disposizioni dell'articolo 8.8 del regolamento 561/ 2006 del 16 marzo 2006, il datore di lavoro che organizzerà il riposo settimanale normale dei conducenti imponendo loro di stazionare i veicoli su una zona stradale, indipendentemente dalle condizioni di accesso e dal livello di attrezzatura, perché così facendo i conducenti avrebbero a disposizione solo il veicolo per dormire".
Un'altra importante questione affrontata dalla circolare è il controllo del carico da parte dell'autista, quando alloggia lontano dal veicolo. Il testo spiega che, siccome l'autista deve poter disporre liberamente del suo tempo, non gli può essere affidato alcun compito che riguarda il controllo del mezzo e del carico. "Spetta pertanto ai datori di lavoro prevedere le condizioni di sicurezza dei veicoli in sosta e del loro carico, compresi carichi pericolosi, durante i periodi di riposo dei conducenti compatibili con la definizione di riposo".
CIRCOLARE MINISTERO TRASPORTI FRANCIA SU DIVIETO RIPOSO SETTIMANALE IN CAMION DEGLI AUTISTI
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