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    Il porto di Ancona rettifica dati di Fedespedi

    Il 21 novembre 2024 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha rettificato i dati sul porto di Ancona diffusi il giorno precedente dal Centro Studi di Fedespedi, perché riguardavano solo una società terminalistica.

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  • Nuovo semirimorchio per container cisterna di D-Tec

    Nuovo semirimorchio per container cisterna di D-Tec

    D-Tec e la società di trasporto olandese Den Hartogh Logistics hanno sviluppato un nuovo semirimorchio dedicato ai container cisterna con l’obiettivo di aumentare la sicurezza degli autisti e ridurre i costi operativi.

    In vigore le nuove regole per il riposo degli autisti

    Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 31 luglio 2020, dei due Regolamenti e della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale, il 20 agosto 2020 entra in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti. Ricordiamo che il Regolamento entra in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

    Applicazione del Regolamento

    La prima importante novità introdotta dal Regolamento UE 1054/2020 è il campo di applicazione della norma, che dal 1° luglio 2026 si estenderà ai veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate (compresi rimorchi o semirimorchi) che svolgono autotrasporto internazionale. Ciò significa che tali veicoli dal 1° luglio 2026 dovranno avere il cronotachigrafo e i loro autisti dovranno seguire le norme sui tempi di guida e di riposo. Saranno esenti i veicoli che trasportano in contro proprio o guidati da persone per cui la guida “non costituisce attività principale”.
    Sempre in tema di applicazione, dal Regolamento sono esenti già dal 20 agosto 2020 i veicoli industriali con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente, purché il trasporto avvenga in un raggio di 100 km dalla sede dell’azienda e che la guida non rappresenti l’attività principale dell’autista.
    Il Regolamento precisa anche la definizione di trasporto “non commerciale”, che è “qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un’attività commerciale o professionale”.
    Quindi il Regolamento entra nel merito delle modifiche sui tempi di guida e di riposo per gli autisti che ne sono soggetti. La prima modifica riguarda la multi-presenza, ossia la guida con doppio autista. Alle norme precedenti, è aggiunta una condizione: l’autista che non guida può contare la sua interruzione di 45 minuti solo se in questo tempo “non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”.

    Riposo settimanale

    L’articolo successivo apporta importanti cambiamenti al riposo settimanale. Il primo prevede che l’autista che svolge un autotrasporto internazionale può svolgere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi fuori dallo Stato in cui ha sede l’azienda “a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari”.
    Il Regolamento precisa che per tale norma si considera trasporto internazionale “se l’autista inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.
    Sempre in tema di riposo settimanale, il Regolamento stabilisce che “ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti”.
    Il Regolamento UE 1054/2020 dispone anche come deve essere svolto il riposo settimanale regolare e quello superiore a 45 ore attuato in compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotto. Questi riposi “non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro”.

    Ritorno al Paese di stabilimento

    Un provvedimento completamente nuovo del Regolamento UE 1054/2020 è l’obbligo di far rientrare l’autista al Paese dove ha sede l’azienda oppure alla sua residenza. Ciò deve avvenire per il riposo settimanale regolare (o per quello in compensazione superiore a 45 ore) dopo quattro settimane consecutive di lavoro. Però, se l’autista ha compiuto due riposi settimanali ridotti consecutivi, egli deve tornare prima dell’inizio del riposo settimanale compensativo superiore a 45 ore. L’azienda deve conservare la documentazione che prova il rispetto di tale norma.

    Riposo su treni o navi

    Il Regolamento UE 1054/2020 modifica le norme sul riposo svolto a bordo di traghetti o treni quando accompagna un trasporto combinato. In questo caso, se a bordo svolge un riposo settimanale ridotto o un riposo giornaliero regolare può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e non più di un’ora complessiva. Durante tale riposo, l’azienda deve mettere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. L’autista può svolgere su traghetti o treni un riposo settimanale regolare se il viaggio supera le otto ore e se accede a una cabina letto.
    Il Testo precisa che non si considera tempo di riposo o interruzione della guida il tempo trascorso dall’autista per andare a prendere il veicolo (o per portarlo) se il veicolo non si trova nella sede dell’azienda o nel suo luogo di residenza. Ciò non vale però se l’autista è su un traghetto o su un treno, dove ha accesso a una cabina letto, una branda o una cuccetta.

    Superamento delle ore di guida

    Il Regolamento UE 1054/2020 permette il superamento del tempo di guida giornaliero e settimanale di un’ora se sta rientrando nella sede di attività del datore di lavoro o nella sua residenza per svolgere il riposo settimanale. Ciò deve avvenire “a condizione di non compromettere la sicurezza stradale”. Alle stesse condizioni, l’autista può superare l’orario di guida giornaliero o settimanale di due ore, purché svolga un’interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di guida aggiuntivo. Questa norma vale anche per l'autotrasporto nazionale.
    In tutti i casi, il periodo di estensione deve essere compensato da un riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Per registrare queste deroghe, l’autista deve indicare a mano sul disco o sul tabulato del cronotachigrafo il motivo del superamento.

    Regolamento UE 2020/1054 del 15 luglio 2020 (Primo Pacchetto Mobilità)

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