L’Ispettorato del Lavoro ha fornito un chiarimento sulla registrazione dell’orario di lavoro degli autisti dell’autotrasporto sul Libro Unico del Lavoro. Il chiarimento, fornito come risposta a un quesito, riguarda l’applicazione di accordi di forfetizzazione dell’indennità di trasferta e dello straordinario. Secondo quanto comunica Assotir, la domanda posta all’Ispettorato è “se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell’autista attraverso l’apposizione della lettera P (ovvero A) sul Libro Unico del Lavoro, dal momento che in tali casi la specificazione della esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive”.
L'Ispettorato del Lavoro risponde che anche nel caso di forfait dello straordinario, va registrato l’orario di lavoro effettivo sul Libro Unico. Si può farlo anche in un momento successivo al mese di competenza, comunque entro quattro mesi dallo svolgimento delle prestazioni lavorative. Questo è un orientamento già stabilito dall’Ispettorato del Lavoro nel 2009.
L’Ispettorato precisa che l’obbligo di annotare mensilmente le ore di lavoro, che devono essere distinte tra ordinarie e straordinarie, vige anche se lo straordinario è compensato a forfait grazie ad accordi collettivi di forfetizzazione. In questo caso, Assotir raccomanda alle imprese di autotrasporto di “non limitarsi alla annotazione della P di presenza nel Libro Unico del Lavoro, ma di procedere alla indicazione anche delle ore mensili di lavoro effettuate dai conducenti, distinguendo le ore ordinarie da quelle straordinarie”.
L’associazione aggiunge che l’annotazione con la lettera P unita al riepilogo mensile dell’orario “è legata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali (almeno un anno di registrazioni), ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista”.