La circolare numero 300/A/4780/20/111/20/03 diffusa il 7 luglio 2020 dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero dell’Interno chiarisce alcuni aspetti che riguardano le cosiddette micro-interruzioni del cronotachigrafo digitale. Queste interruzioni minime della guida non si possono considerare veri periodi di riposo dalla guida perché essi devono avere una durata di almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida (oppure dividersi in due periodi di 15 e 30 minuti). Non possono neppure rientrare nei periodi di riposo giornaliero o settimanale, anche perché la Commissione Europea nel 2011 ha raccomandato agli Stati membri di non permettere la somma dei periodi di guida precedenti e successivi a un riposo irregolare, quando la durata di quest’ultimo sia comunque stata di almeno sette ore.
L’uso durante le micro-interruzioni dei simboli “altre attività” e “tempi di disponibilità” deve essere valutato nelle reali situazioni, perché la normativa afferma che tali funzioni indicano che l’autista pur non guidando sia a disposizione del datore di lavoro. Se il conducente dispone liberamente del suo tempo libero durante le micro-interruzioni, esse non si possono considerare come tempi di disponibilità e quindi non si possono usare tali simboli. La circolare spiega che nel caso di tempo liberamente disponile dall’autista, se egli inserisce il simbolo lettino durante le micro-interruzioni non dovrà essere sanzionato però non si può considerare tale tempo nel computo dell’orario di lavoro.