Il Decreto del ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 impone che le CQC scadute da oltre due anni devono essere rinnovate attraverso la partecipazione a un corso di formazione periodica e al passaggio di un esame, i cui termini sono stabiliti dall'articolo 11 dello stesso Decreto. Una circolare del 9 ottobre 2017 precisa che tale esame deve comprendere sia la prova relativa alla parte comune (ossia quella per tutte le categorie di CQC), sia una parte specialistica, ossia legata al tipo di CQC da rinnovare.
La circolare porta l'esempio di autista che ha sia una CQC per il trasporto di persone, che è scaduta da oltre due anni, e una CQC per il trasporto di cose, che è ancora valida. In questo caso, l'autista deve sostenere entrambe le prove e non solo quella specialistica. La circolare ricorda anche che "il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia. Resta comunque fermo l'obbligo di sottoporsi alle prove d'esame, nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre due anni".
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