La precisazione ministeriale sorge dal provvedimento dell'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) numero 41 del 22 dicembre 2015 che stabilisce che "nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica".
Quindi, nella circolare il ministero degli Interni chiarisce che "in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, CdS o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 ,CdS, possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo".
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