Il ministero ha diffuso questa circolare con lo scopo di rendere omogenea nell'Unione Europea l'interpretazione del regolamento CE 561/2006 sulle disposizioni in materia sociale dell'autotrasporto. In particolare, il testo affronta la possibilità di prendere il risposo settimanale in più frazioni. L'interpretazione parte dalla traduzione italiana del testo originale del Regolamento, dove si legge al paragrafo sei dell'articolo 8: "Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione".
Il successivo paragrafo 7 precisa che "qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore". Quindi, la circolare sostiene che "Il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore".
Però, la questione assume una sfumatura diversa nel testo espresso nella maggior parte delle lingue ufficiali del regolamento (per esempio inglese e francese), dove lo stesso articolo afferma chiaramente che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore avvenga "in blocco", ossia in una volta sola, alle stesse condizioni citate. "In altre parole, il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue ufficiali dell'Unione, non consente al datore di lavoro di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa, dal testo della norma in lingua italiana", afferma la circolare.
Insomma, le varie traduzioni possono causare un'applicazione del Regolamento completamente diverse nei Paesi europei. Così, il ministero ha esaminato la questione, rilevando che "emerge la volontà del Legislatore comunitario di garantire una maggiore tutela dei profili di salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla guida dei mezzi su strada, posto che la salvaguardia delle loro condizioni di lavoro comporta anche quella dei diritti dei terzi e della sicurezza stradale". Un'interpretazione meno restrittiva, come quella ora in vigore in Italia, permette maggiore flessibilità nell'autotrasporto ma, afferma la circolare "non è contemplata tra le finalità della normativa".
D'altra parte, "un'applicazione flessibile della norma sul territorio nazionale potrebbe generare effetti di dumping fra gli operatori economici dell'Unione Europea, ostacolando il mercato concorrenziale dell'autotrasporto". Insomma, secondo il ministero permettere un riposo frazionato invece che imporne uno continuo "è potenzialmente suscettibile di risolversi nell'appiattimento su una regolazione unilaterale, datoriale, in un settore in cui è assai diffuso l'istituto del distacco transnazionale ed i lavoratori, scarsamente sindacalizzati, sono soggetti a particolare debolezza contrattuale".
Quindi, il ministero chiede agli uffici ispettivi di uniformare la vigilanza "sanzionando una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell'art. 174, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come novellato dalla L. 120/2010".
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 37/0007136 DEL 29 APRILE 2015 SU RIPOSO SETTIMANALE DEGLI AUTISTI
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