Il protrarsi dell’emergenza per la pandemia di Covid-19 ha spinto il Governo a rinviare ancora i termini della scadenza di patenti, carte di qualificazione del conducente e attestati ADR. Una circolare diffusa dal ministero dei Trasporti spiega i nuovi termini, che in linea generale sono prorogati a luglio 2021.
Per quanto riguarda le patenti di guida, in Italia la validità di quelle che scadono dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 è rinviata al 29 luglio 2021. Per usare la patente come documento di riconoscimento, la validità delle patenti con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021 è rinviata al 30 aprile 2021. Chi viaggia negli altri Paesi comunitari deve però considerare che l’Unione ha stabilito che la scadenza della patente dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è rinviata di sette mesi dalla data di scadenza.
Per la carta di qualificazione del conducente la situazione è ancora più complessa. Le Cqc rilasciate in Italia che scadono dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020 restano valide (ma solo in Italia) fino al 29 luglio 2021, mentre negli altri Paesi comunitari sono valide fino a sette mesi dopo la data di scadenza indicata sul documento. Le Cqc che scadono dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 sono valide fino a sette mesi dopo la data della loro scadenza, sia in Italia, sia nel resto dell’Unione Europea. Le Cqc che scadono dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 restano valide fino al 29 luglio 2021, ma solo in Italia. Le Cqc rilasciate in altri Paesi comunitari che scadono dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per i sette mesi successivi alla loro data di scadenza.
Il rinvio interessa anche gli attestati di formazione dei consulenti ADR e anche in questo casi ci sono diverse situazioni. Quelli che scadono dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 restano validi fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato d’emergenza della pandemia Covid-19. Siccome il Governo ha rinnovato tale stato fino al 30 aprile 2021, ciò significa che gli attestati ADR scadranno il 29 luglio 2021. Fuori dall’Italia, gli attestati che scadono tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 sono validi fino al 28 febbraio 2021, ma solo nei Paesi che hanno sottoscritto l’accordo multilaterale ADR M330. Se i titolari hanno superato l’esame previsto dal punto 1.8.3.16.2 del Regolamento ADR prima del 1° marzo 2021, gli attestati sono rinnovati per cinque anni a partire dalla data di scadenza originale.