Per i penalisti, sostenere che il reato di omicidio stradale elimina l'impunità dei pirati della strada è "una vera e propria mistificazione, un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della 'grammatica" del diritto penale", afferma una nota dell'Unione delle Camere Penali del 4 marzo 2016.
I penalisti puntualizzano che anche prima dell'emanazione della nuova legge, le forme di pirateria della strada erano severamente punite, in quando fuggire senza prestare soccorso era già un reato previsto dall'articolo 589 del Codice Penale, punito con il carcere da tre a dieci anni, pena che raggiungeva i 15 anni con l'aggravante della previsione. "Senza contare che spesso la giurisprudenza (certo con eccessi assolutamente non condivisibili) aveva ricondotto il fatto alla previsione dell'omicidio doloso, con dolo cosiddetto eventuale (pena da ventuno a ventiquattro anni)".
Le Camere Penali criticano anche il modo con cui il Governo ha fatto approvare la Legge, ossia la fiducia: "Le Leggi penali, proprio per essere destinate ad incidere sulla viva carne delle persone (imputati e vittime) e a condizionare i comportamenti di tutti i consociati, dovrebbero essere approvate con ampio consenso, previo dibattito parlamentare e senza ricorrere alla fiducia, secondo canoni razionali e non con il solo obiettivo di raccogliere facile approvazione dalla opinione pubblica spesso male informata, dimenticando perfino le statistiche che danno in netta diminuzione, grazie ad una capillare opera di prevenzione e di educazione culturale, le cosiddette stragi del sabato sera".
Il terzo punto di critica riguarda le pene e i termini di prescrizione, ritenuti entrambi eccessivi per un fatto qualificato come colposo. "Non solo, ma non avere previsto come adeguata attenuante ad effetto speciale (suggerita dalla UCPI) per chi presta soccorso, è un vero e proprio incentivo alla fuga. Chi provoca un incidente, se ha il minimo dubbio che il mezzo bicchiere bevuto possa avergli alterato il tasso alcolemico (e certo non può sapere di quanto!) nella maggioranza dei casi fuggirà. Con quali possibili conseguenze per le vittime è facile immaginare".
Sulle aggravanti, le Camere Penali ritengono "stupefacente" che sia prevista quella della guida senza patente e senza assicurazione. Non perché tali fatti non siano gravi, quanto perché "forse non sempre la prima, ma certamente sempre la seconda, non hanno nulla a che spartire con la violazione di regole cautelari che costituiscono per così dire il nucleo fondamentale del delitto colposo".
Infine, i penalisti pongono una considerazione tecnica: "La nuova norma così come presentata sembra istituire una sorta di presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l'evento lesivo. Ma così non può essere, pena lo stravolgimento di tutti i principi fondamentali del sistema penale. L'evento deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza. Occorrerà insomma verificare che l'evento lesivo sia dovuto proprio alla incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell'alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcool o stupefacenti".
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