Il Decreto Dirigenziale del ministero dei Trasporti numero 215 del 12 dicembre 2016 – seguito dalla circolare 2720 del 13 febbraio 2017 – ha stabilito le modalità per i corsi di formazione sul cronotachigrafo previsti dal Regolamento UE numero 165/2014 per gli autisti dei veicoli industriali. La frequenza a tali corsi non è per sé obbligatoria, ma permette all'impresa che li eroga di non ricevere una sanzione nel caso in cui un suo autista violi la normativa sui tempi di guida e di riposo.
Ora anche la Polizia della Strada ha diffuso una circolare sull'argomento, con cui dispone che le pattuglie che emettono un verbale all'autista per la violazione del comma 14 dell'articolo 174 del Codice della Strada (corresponsabilità dell'impresa) non deve contestare lo stessa infrazione anche all'impresa titolare del veicolo che possa provare la frequenza a un corso sul cronotachigrafo autorizzato da parte di quel conducente. Tale dimostrazione deve avvenire prima della redazione del verbale.
La circolare precisa che l'esenzione dalla corresponsabilità dell'impresa vale solo nel caso d'infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative, ossia quelle definite come "infrazioni minori" dall'allegato III del Regolamento Europeo 2016/403. Negli altri casi, gli agenti della Polstrada potranno emettere il verbale anche all'azienda, che potrà sempre presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, anche in presenza di un attestato di frequenza al corso sul cronotachigrafo. Per vincere il ricorso, l'azienda può produrre anche un contratto scritto o istruzioni in forma scritta con il committente che siano compatibili con le norme sui tempi di guida e riposo.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 300/A/2438/17/111/20/3
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