La Motorizzazione Civile non riesce a evadere le domande per il duplicato della patente inviate dagli autisti che hanno concluso i corsi di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente merci e il 9 settembre 2016 ha diffuso la circolare 19604/8.3 che modifica una parte della circolare numero 18734 del 3 settembre 2014. In pratica, il testo odierno dispone che "si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi".
Ricordiamo che per presentare la domanda di rinnovo, l'autista deve avere completato il corso di aggiornamento di 35 ore. Quindi, la circolare chiarisce che chi ha completato il corso e ha inviato la domanda di rinnovo – dopo la quale riceverà la patente con la data di scadenza della CQC aggiornata per altri cinque anni – di guidare il camion per tre mesi presentando la ricevuta della domanda vidimata dalla Motorizzazione. Attenzione: ciò vale solamente "sul territorio nazionale". Chi guida all'estero deve avere sempre con sé la patente aggiornata.
CIRCOLARE MOTORIZZAZIONE 19604 DEL 9 SETTEMBRE 2016 RINNOVO CQC MERCI
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