Rispondendo a una richiesta di due società che somministrano lavoro interinale, il garante della Privacy le ha autorizzate (con valenza ovviamente generale) a chiedere ai propri dipendenti – che sono distaccati in altre aziende o che lavorano fuori sede – d'installare un'app per smartphone che sostituisce il "cartellino" da timbrare. Queste applicazioni possono essere installate sugli smartphone di proprietà del lavoratore e serve solo a rilevare l'ora d'inizio e di fine dell'attività lavorativa. Quindi, l'applicazione ha la possibilità di geo localizzare il lavoratore e per questo motivo il Garante ha stabilito limiti precisi per il suo utilizzo, con lo scopo di tutelare la riservatezza dei lavoratori.
Il Garante ha innanzitutto prescritto alle società di progettare le applicazioni considerando eventuali errori nella precisione della localizzazione. "In particolare, verificata la associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, il sistema potrà conservare ˗ se del caso ˗ il solo dato relativo alla sede di lavoro (oltre a data e orario della "timbratura" virtuale), cancellando il dato relativo alla posizione del lavoratore", precisa il Garante.
Un'altra importante prescrizione riguarda l'obbligo di mostrare sullo schermo dello smartphone un'icona " sempre ben visibile" che segnala che la funzione di localizzazione è attiva. Infine, "l'applicazione dovrà poi essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche accidentale, di altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore (ad esempio, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in Internet o altre informazioni presenti sul dispositivo)".
Prima di avviare la rilevazione delle presenza tramite smartphone, le società devono presentare una notifica al Garante della Privacy, dove segnano i tipi di trattamenti e le operazioni che devono compiere.
Ai dipendenti così controllati, devono fornire un'informativa che comprende tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. Infine, le società devono "adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per preservare l'integrità dei dati e l'accesso a persone non autorizzate".
COMUNICAZIONE GARANTE PRIVACY CONTROLLO PRESENZE LAVORATORI SMARTPHONE
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